La necessità della eccezionalissima celebrazione si potrebbe anche presentare mentre la pubblicazione è in corso, o dopo che, in seguito alla già eseguita pubblicazione, fossero state proposte opposizioni, o mentre perdurano le cause di sospensione di cui ai capoversi degli articoli
85 ed
88.
Nel primo caso, poiché il matrimonio in extremis si può celebrare anche senza pubblicazione, non potrebbe affatto ritardare l'eccezionalissima celebrazione la pubblicazione che ancora fosse in corso.
Nel caso di opposizioni, se queste fossero proposte per cause che non valgono ad impedire la celebrazione di detto matrimonio (impedimenti dispensabili) evidentemente non potrebbero avere importanza.
Se l'opposizione fosse proposta per impedimenti non suscettibili di dispensa, varrà la norma generale sancita nell'art.
112.
Soltanto nel caso in cui ritenga che l'impedimento esiste, l'ufficiale dello stato civile potrà rifiutarsi di procedere alla richiesta celebrazione. L'effetto che a norma dell'art.
104 deriva dall'opposizione, è
meramente sospensivo; è giustificato da una ragione di
opportuna cautela: non potrebbe, pertanto, valere quando la celebrazione del matrimonio fosse richiesta da un'impellente ragione d'urgenza.
Altrimenti ne conseguirebbe che una ragione di mera cautela potrebbe anche impedire in modo assoluto il matrimonio.
Del resto, chi ha proposto l'opposizione ben potrà, a matrimonio celebrato, proporre azione d' impugnazione.
Più grave è la questione ove si tratti di una causa di sospensione disposta direttamente dalla legge. Però, considerando che anche in detti casi la disposizione della legge ha meramente effetto sospensivo, e costituisce una cautela in relazione ad un impedimento che, a rigore di legge, non è ancora sorto, che
potrà sorgere soltanto in seguito, si ritiene che non debba valere ad impedire la celebrazione che fosse urgente celebrare, data l'imminenza del pericolo di vita d'uno degli sposi; naturalmente però, nel caso di cui all'art.
85, l'ufficiale dello stato civile dovrà accertarsi che lo sposo interdicendo si trovi in stato di capacità naturale, che, cioè, sia in condizioni da poter prestare un valido consenso.