(massima n. 1)
In tema di promessa di matrimonio, l'obbligazione che consegue "ex lege" all'esercizio del diritto di recesso non puō configurarsi come illecito extra-contrattuale, costituendo il recesso espressione di una libertā fondamentale, nč come responsabilitā contrattuale o precontrattuale, posto che la promessa di matrimonio non č un contratto e neppure costituisce un vincolo giuridico tra le parti; si tratta, infatti, di una particolare forma di riparazione collegata direttamente dalla legge alla rottura del fidanzamento "senza giusto motivo", con la conseguenza che incombe al recedente, qualora voglia sottrarsi a sifatta obbligazione riparatoria, l'onere di provare la sussistenza del giustificato motivo, quale fatto costitutivo negativo della pretesa dell'altra parte.