Nel diritto italiano vigente, il termine si utilizza indiversi ambiti per indicare un soggetto che deve occuparsi di un soggetto parzialmente incapace (curatore del minore emancipato o dell'inabilitato), o di un patrimonio, la cui titolaritą si trovi in un temporaneo stato di incertezza (curatore dell'ereditą giacente, curatore del fallimento). Nella prima accezione, l'istituto riprende quello vigente nel diritto romano repubblicano, nel quale il curatore era proprio il soggetto incaricato di curare gli interessi di un individuo incapace di farlo personalmente, in quanto minorato fisico (sordo, muto) o psichico (demente), o affetto da prodigalitą morbosa. Anche i minorenni e le donne potevano essere soggetti a cura o curatela: in questo caso, la figura del curatore si sovrapponeva a quella del tutore. Nel diritto romano imperiale, il titolo di curator fu esteso ai funzionari incaricati di curare determinati settori della pubblica amministrazione o sovrintendente alle opere pubbliche; curator aquarum o sovrintendente agli acquedotti; curator viarum o sovrintendente alla viabilitą.