(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
53 Non si è creduto opportuno di prevedere, fra le ipotesi di trasformazione di una fondazione (art. 28), quella riguardante l'esuberanza del reddito, anzitutto perché non è frequente, in secondo luogo perché la norma costituirebbe un incitamento a tenere immutata la potenzialità redditizia del patrimonio della fondazione ovvero a dilapidare gli eventuali redditi esuberanti. Non è stata neppure accolta la proposta di consentire la trasformazione della fondazione anche quando vi siano clausole di riversibilità, le quali resterebbero così inefficaci. A prescindere dalla considerazione che in queste fondazioni, data la loro natura e la loro finalità, appare decisiva la volontà di chi le ha costituite, disponendo con quelle determinate condizioni dei propri beni, è da tenere presente soprattutto, dal lato politico-sociale, che una disposizione di carattere generale, la quale escludesse il rispetto della volontà del testatore in ordine alla destinazione ulteriore dei beni, potrebbe essere pericolosa e in ogni caso sarebbe poco conveniente, perché eserciterebbe una spinta contraria allo spirito di beneficenza, al quale va lasciato, quanto più è possibile, libero campo di manifestarsi. D'altra parte, qualora si presentassero casi cospicui di singolare rilievo, lo Stato potrebbe pur provvedere con legge speciale, senza addivenire con ciò all'affermazione di un principio generale.
54 E' stato soppresso l'art. 30 del progetto, sembrando esatto, e conforme ai principi a cui è ispirata la disciplina della materia, il rilievo che il codice civile debba limitarsi a regolare gli effetti dello scioglimento disposto dalla pubblica, autorità a norma delle leggi speciali. Non è stata invece accolta la proposta di aggiungere una norma per regolare lo scioglimento dell'associazione divenuta insolvibile. Nella ipotesi di insolvibilità, invero, o l'associazione non è più in grado di funzionare e si verificherà l'estinzione dell'ente per impossibilità di raggiungere lo scopo, o l'associazione è tuttavia in grado di funzionare e non è conveniente troncarne la vita, che potrebbe in seguito riassestarsi.