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Articolo 30 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Liquidazione

Dispositivo dell'art. 30 Codice Civile

Dichiarata l'estinzione della persona giuridica [27] o disposto lo scioglimento dell'associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice [31].

Spiegazione dell'art. 30 Codice Civile

La liquidazione del patrimonio avviene secondo le citate norme attuative del codice civile, in particolare emergono gli artt. disp. att. 11-21. L'autorità competente provvede a comunicare la dichiarazione di estinzione agli amministratori ed al presidente del tribunale competente, onde consentire il pagamento dei debiti, la riscossione di eventuali crediti e il trasferimento del patrimonio residuo secondo lo statuto (o atto costitutivo), oppure a fondazioni aventi fini analoghi. Importante è la direzione del Presidente del tribunale che da subito supplisce al difetto di nomina dei liquidatori da parte dell'assemblea (i liquidatori hanno la qualifica di pubblici ufficiali). La giurisprudenza qualifica tale intervento come procedimento avente natura di volontaria giurisdizione. In seguito lo stesso giudice potrà ordinare la cancellazione (che, parimenti all'iscrizione, avrà efficacia costitutiva) dell'ente dal registro delle persone giuridiche.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

55 Si è ritenuto conveniente limitare il contenuto dell'art. 30 a una semplice enunciazione del principio che alla liquidazione delle persone giuridiche si fa luogo con una procedura speciale, lasciando che questa sia regolata in sede di norme di attuazione.

Massime relative all'art. 30 Codice Civile

Cass. civ. n. 30606/2018

Lo scioglimento di un'associazione non riconosciuta, verificatosi nelle more del giudizio di primo grado, non ne determina l'automatica perdita della capacità di stare in giudizio permanendo in vita l'associazione, quale centro di imputazione di effetti giuridici in relazione a tutti i rapporti ad essa facenti capo e non ancora esauriti (cd. principio di "ultrattività" dell'associazione disciolta) tramite i precedenti titolari degli organi esponenziali in carica alla data di scioglimento, operanti in regime di "prorogatio". (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittimato il legale rappresentante, in carica al momento dello scioglimento dell'associazione professionale, a rappresentarla in giudizio).

Cass. civ. n. 19309/2018

I provvedimenti emessi dal Presidente del tribunale, in forza degli artt. 11 e 12 disp. att. c.c., nell'espletamento della sua funzione di nomina e di sorveglianza sull'attività compiuta dai liquidatori delle fondazioni, nonché delle associazioni private riconosciute e, per analogia, anche non riconosciute, costituiscono misure di volontaria giurisdizione, prive di decisorietà e definitività, essendo il liquidatore revocabile o sostituibile in ogni tempo, anche d'ufficio, e fondandosi esse su un'indagine sommaria e "incidenter tantum", con la conseguenza che avverso tali provvedimenti non è ammessa l'impugnazione straordinaria per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost.

Cass. civ. n. 12528/2018

La disciplina dello scioglimento delle associazioni riconosciute si differenza da quella delle associazioni non riconosciute per il procedimento liquidatorio che ha inizio (secondo la normativa applicabile "ratione temporis" antecedente il d.P.R. n. 361 del 2000) con la dichiarazione di estinzione della persona giuridica (art. 27 c.c.), cui segue la materiale procedura di liquidazione (art. 30 c.c.) con la nomina di uno o più commissari liquidatori (art. 11 disp. att.) e che termina, dopo gli adempimenti liquidativi di cui agli artt. da 12 a 19 delle disp. att. c.c., con la cancellazione dal registro delle persone giuridiche a cura del Presidente del Tribunale (art. 20); ne consegue che le associazioni riconosciute, con il completarsi del suddetto procedimento liquidatorio, si estinguono, analogamente a quanto disposto dal legislatore per le società in relazione al provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese e, in tali casi, non trova applicazione il principio affermato per le associazioni non riconosciute secondo il quale lo scioglimento non comporta l'estinzione dell'associazione che resta in vita finché tutti i suoi rapporti non siano definiti. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO)

Cass. civ. n. 1590/2012

I provvedimenti emessi dal presidente del tribunale, in forza degli artt. 11 e 12 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, nell'espletamento della sua funzione di nomina e di sorveglianza sull'attività compiuta dai liquidatori di un'associazione privata riconosciuta, costituiscono misure di volontaria giurisdizione, prive di decisorietà e di definitività, essendo il liquidatore revocabile o sostituibile in ogni tempo, anche d'ufficio, e fondandosi esse su di un'indagine sommaria e "incidenter tantum", con la conseguenza che avverso tali provvedimenti non è ammessa l'impugnazione straordinaria per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost. (Dichiara inammissibile, Trib. Roma)

Cass. civ. n. 5738/2009

Alle associazioni non riconosciute non si applicano analogicamente le norme dettate per lo scioglimento delle associazioni riconosciute e, pertanto, le prime possono procedere alle attività di liquidazione tramite i rappresentanti in carica alla data di scioglimento, in regime di "prorogatio"; l'eventuale nomina dei liquidatori da parte dell'Autorità giudiziaria, non indispensabile ma comunque non vietata, comporta peraltro che questi ultimi sono legittimati a rappresentare l'ente in vece e luogo degli amministratori prorogati.

Cass. civ. n. 18115/2003

In tema di liquidazione generale dei beni della persona giuridica, cui è applicabile — in virtù del richiamo contenuto nell'art. 16 disp. att. c.c. — la disciplina dettata dalla legge fallimentare per la liquidazione coatta amministrativa (in particolare gli artt. 209 e 212 1. fall.), non ricade nell'accertamento del passivo (non attenendo nè all'accertamento del credito nè all'accertamento delle relative cause di prelazione), ma nella successiva fase di ripartizione dell'attivo, la questione relativa alla determinazione della misura in cui il ricavato della vendita può essere imputato al bene oggetto di prelazione ipotecaria, allorché lo stesso sia stato venduto insieme ad un altro bene.

Cass. civ. n. 5632/1999

Il procedimento di nomina di uno o più commissari liquidatori da parte del presidente del tribunale, previsto dagli artt. 30 c.c. e 11 delle disp. di att. del c.c., con riguardo (oltre che alle fondazioni) alle associazioni riconosciute, per il caso che l'autorità governativa ne abbia dichiarato l'estinzione o l'assemblea ne abbia deliberato lo scioglimento, ha la natura di un intervento di volontaria giurisdizione non rivolto a risolvere un conflitto su diritti. Detto procedimento è estensibile in via analogica alle associazioni non riconosciute nei limiti in cui è compatibile con la qualità, propria di tali associazioni, di enti privi della personalità giuridica ed essenzial¬mente disciplinati dagli accordi fra gli associati e, dunque, con esclusivo riferimento all'ipotesi in cui lo scioglimento dell'associazione sia stato negozialmente convenuto dagli associati o sia comunque fra loro incontroverso. Ne consegue che, qualora il presidente del tribunale, adito con il suddetto procedimento, nomini il liquidatore di un'associazione non riconosciuta al di fuori di tali presupposti, cioè in presenza di una situazione di conflitto fra gli associati circa il verificarsi dello scioglimento dell'ente, il relativo provvedimento, ancorché pronunciato nella forma del decreto, assume natura decisoria e carattere sostanziale di sentenza di accoglimento di una domanda di risoluzione del contratto associativo e come tale è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione (che, ove accolto, comporta la cassazione senza rinvio del provvedimento — ex art. 382, terzo comma, secondo inciso, c.p.c. — per l'improponibilità di simile domanda in sede non contenziosa), senza che a detta impugnabilità osti la circostanza che il provvedimento sia già stato impugnato dinanzi alla corte d'appello (posto che tale iniziativa, non essendo coerente con la natura decisoria del provvedimento stesso, non può influire sull'esperibilità del rimedio adeguato a quella natura).

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