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Articolo 54 Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità

[Aggiornato al 01/01/2026]

Divieto di licenziamento

Dispositivo dell'art. 54 Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità

1. Le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.

2. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, è tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l’esistenza all’epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.

3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso: a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro; b) di cessazione dell’attività dell’azienda cui essa è addetta; c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine; d) di esito negativo della prova; resta fermo il divieto di discriminazione di cui all’articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni.

4. Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attività dell'azienda o del reparto cui essa è addetta, sempreché il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La lavoratrice non può altresì essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, salva l'ipotesi di collocamento in mobilità a seguito della cessazione dell'attività dell'azienda di cui al comma 3, lettera b)(1).

5. Il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, è nullo.

6. altresì nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore.

7. In caso di fruizione del congedo di paternità, di cui agli articoli 27-bis e 28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino. Si applicano le disposizioni del presente articolo, commi 3, 4 e 5(3).

8. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire cinque milioni. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Inoltre, ove rilevata nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impedisce al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni(3).

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si applica fino ad un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. In caso di adozione internazionale, il divieto opera dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ai sensi dell'articolo 31, terzo comma, lettera d), della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ovvero della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento(2).

Note

(1) Il comma 4 è stato modificato dall'art. 4, comma 2 del D. Lgs. 23 aprile 2003, n. 115
(2) Il comma 9 è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 25 gennaio 2010, n. 5.
(3) I commi 7 e 8 sono stati modificati dall'art. 2, comma 1, lettera r) del D. Lgs. 30 giugno 2022, n. 105.

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Consulenze legali
relative all'articolo 54 Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità

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A. A. chiede
martedì 24/03/2026
“Sono stata licenziata per giustificato motivo oggettivo con raccomandata spedita il 24/12/25, avviso di giacenza del 30/12/25 e ritiro raccomandata il 2/01/26 2026.Stavo da agosto procedendo ad un percorso di adozione nazionale di un minore di cui l'azienda era stata informata verbalmente (ho chat con i datori di lavoroin cui parlo del minore a la settimana prima della spedizione della raccomandata). Il 31 dicembre 2025 mi è stato notificato via pec il decreto di collocamento di minore in vista di futura adozione del tribunale dei minori. Il decreto porta la data del 11 dicembre 2025 ed è scritto nello stesso che il provvedimento è immediatamente esecutivo. Il licenziamento è nullo? Posso contestarlo?”
Consulenza legale i 30/03/2026
La lavoratrice è stata licenziata per giustificato motivo oggettivo tramite raccomandata spedita il 24 dicembre 2025, con avviso di giacenza del 30 dicembre e ritiro effettivo il 2 gennaio 2026. In parallelo, il Tribunale per i Minorenni aveva emesso, in data 11 dicembre 2025, un decreto di collocamento del minore in vista di futura adozione, dichiarato immediatamente esecutivo nel testo stesso del provvedimento, e notificato alla lavoratrice via PEC il 31 dicembre 2025. L'azienda, dal canto suo, era stata informata verbalmente del percorso adottivo già dall'agosto precedente, e le chat con i datori di lavoro documentano riferimenti espliciti al minore persino nella settimana immediatamente precedente alla spedizione della raccomandata di licenziamento.

Il quadro normativo applicabile ruota attorno all'articolo 54 del Decreto Legislativo 151 del 2001, il Testo Unico a tutela della maternità e della paternità, che al primo comma vieta il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. L'art. 54, comma 9, D.Lgs. 151/2001 stabilisce che per adozioni e affidamenti il divieto di licenziamento opera fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. Per le adozioni internazionali, parte dalla proposta di incontro o invito all'estero, ma per le adozioni nazionali non specifica un termine anticipato rispetto all'ingresso effettivo.

Il licenziamento intimato in violazione è nullo (comma 5), ma nel caso di specie il decreto di collocamento dell'11/12/2025, notificato il 31/12/2025, non equivale a "ingresso" del minore.

La questione cruciale è proprio questa: il decreto del Tribunale porta la data dell'11 dicembre 2025 ed è immediatamente esecutivo, tredici giorni prima della spedizione della raccomandata. Il momento in cui la lavoratrice ha ricevuto la notifica via PEC — il 31 dicembre — non sposta l'efficacia giuridica del provvedimento, che retroagisce alla data della sua emissione.

Si potrebbe tentare di sostenere che il divieto di licenziamento operi dalla data del decreto, in quanto “immediatamente esecutivo” e che, quindi, nel momento in cui l'azienda ha posto in essere l'atto di recesso, il divieto di licenziamento era già pienamente vigente.

Su questa base, il licenziamento sarebbe affetto da nullità ai sensi dell'articolo 54 citato, con le conseguenze previste dall'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori nella versione applicabile ai licenziamenti nulli: reintegrazione piena nel posto di lavoro e risarcimento del danno. Si tratta della tutela più intensa prevista dall'ordinamento, che prescinde dal regime introdotto dal Jobs Act per i lavoratori assunti dopo il 2015, in quanto la nullità per violazione di un divieto di legge costituisce una categoria autonoma che mantiene la reintegra indipendentemente dall'epoca di assunzione.

A rafforzare ulteriormente questa posizione vi sarebbe un elemento di fatto di grande rilevanza: le chat documentano che il datore di lavoro era consapevole del percorso adottivo in corso. Questo dato demolisce qualsiasi possibile difesa basata sull'ignoranza della condizione protetta e, anzi, può configurare un comportamento in malafede dell'azienda, avendo essa proceduto al licenziamento pur essendo a conoscenza di una situazione che, per legge, ne impediva l'intimazione.

Va tuttavia segnalata la linea difensiva che l'azienda potrebbe tentare di percorrere, ovvero la distinzione tra il decreto di collocamento preadottivo e l'effettivo ingresso "fisico" del minore in famiglia. Un’interpretazione restrittiva ancorerebbe la tutela a quest'ultimo momento.

Sul piano procedurale, è necessario segnalare un elemento di estrema importanza. Il licenziamento deve essere impugnato in forma scritta entro sessanta giorni dal momento in cui si è perfezionato, che nel caso in esame coincide con il ritiro della raccomandata, avvenuto il 2 gennaio 2026, fissando quindi la scadenza al 2 marzo 2026. Se tale impugnazione non è stata ancora inviata, i termini sono probabilmente scaduti. Successivamente all'impugnazione stragiudiziale, vi sono centottanta giorni per depositare il ricorso al Tribunale del Lavoro.