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Articolo 27 bis Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità

[Aggiornato al 06/06/2024]

Congedo di paternità obbligatorio

Dispositivo dell'art. 27 bis Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità

1. (1)Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.

2. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi.

3. Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.

4. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.

5. Il congedo è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28.

6. Per l'esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 30 giugno 2022, n. 105.

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Consulenze legali
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S. G. chiede
lunedì 06/05/2024
“Buongiorno ho una figlia di due mesi e ho deciso di dare le dimissioni volontarie dal lavoro, ho usufruito di soli 5 giorni dei 10 obbligatori, in caso mi dimettessi ora senza aver fatto i tutti e dieci i giorni ho diritto a:<br />
1) non prestare il preavviso<br />
2) che il preavviso mi sia comunque pagato<br />
3) ho diritto comunque alla naspi?<br />
<br />
Grazie e spero mi sappiate rispondere.<br />
<br />
Simone”
Consulenza legale i 14/05/2024
Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 – recante disposizioni finalizzate a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza - ha apportato modificazioni, tra le altre, al Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (di seguito, anche Testo Unico), introducendo, in particolare, dopo l’articolo 27, l’articolo 27-bis, rubricato “Congedo di paternità obbligatorio - (legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 4, comma 24, lett. a; legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 354; legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi 25 e 363)”, nonché modificando il comma 7 dell’articolo 54 in materia di divieto di licenziamento, estendendo il divieto medesimo al lavoratore padre che ha fruito del congedo di cui all’articolo 27-bis e all’articolo 28 del medesimo Testo Unico.

L’articolo 27 bis del D.lgs n. 151 del 2001 introduce il congedo di paternità obbligatorio, prevedendo, al comma 1, che: “Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio”.

I successivi articoli 54 e 55 del D.lgs n. 151 del 2001 recano la disciplina in materia di divieto di licenziamento e di dimissioni della lavoratrice madre e del lavoratore padre durante il periodo di tutela della maternità e della paternità.

In particolare, l’articolo 54, al comma 1, prevede che: “Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino”. Il successivo comma 7, nella sua formulazione integrata dal D.lgs n. 105 del 2022, testualmente dispone che: “In caso di fruizione del congedo di paternità, di cui agli articoli 27-bis e 28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino”.

Tale ultima disposizione - che già nella sua formulazione originaria prevedeva la tutela del divieto di licenziamento a favore del padre lavoratore in caso di fruizione del congedo di paternità di cui all’articolo 28 del Testo Unico - per effetto della novella di cui al D.lgs n. 105 del 2022 ha esteso la tutela anche all’ipotesi di fruizione del congedo di paternità obbligatorio di cui al citato articolo 27-bis.

Il successivo articolo 55 del Testo Unico, al comma 1, dispone che: “In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso”.

Pertanto, il lavoratore che usufruisca del congedo obbligatorio non è tenuto al preavviso, ma ha comunque diritto all’indennità sostitutiva dello stesso da parte del datore di lavoro.

Il comma 2 dell’articolo in esame prevede che: “La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità”.

Con Circolare n. 32 del 20 marzo 2023 l’Inps ha chiarito che “in ragione del richiamo generico al “congedo di paternità”, in assenza di specifica qualificazione dello stesso, la tutela di cui al richiamato comma 1 è da intendersi rivolta al lavoratore padre sia nel caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio che nel caso di fruizione del congedo di paternità alternativo, disciplinati rispettivamente dai menzionati articoli 27-bis e 28 del D.lgs n. 151 del 2001.

Con la medesima circolare l’INPS ha chiarito anche che il lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o del congedo di paternità alternativo, di cui rispettivamente agli articoli 27-bis e 28 del D.lgs n. 151 del 2001, ha diritto all’indennità di disoccupazione NASpI qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti.

Presupposto di tutte le tutele sopra citate è l’aver fruito del congedo obbligatorio di paternità.

Se il padre non usufruisce del congedo di paternità, perde il diritto al periodo protetto contro il licenziamento fino all’anno di vita del bambino e al pagamento dell’indennità di preavviso in caso di dimissioni volontarie presentate nel medesimo periodo.

È anche vero, tuttavia, che il padre ha tempo fino al quinto mese di vita del bambino per fruire dei 10 giorni.

La legge non è chiara sul punto e non specifica se il periodo di congedo obbligatorio debba essere fruito interamente per far scattare le tutele previste.

Queste ultime, tra l’altro, si riferiscono ad un periodo durante il quale il padre potrebbe aver usufruito anche solo parzialmente del congedo obbligatorio.

L'estensione delle suddette tutele al lavoratore padre, pertanto, potrebbe trovare applicazione anche quando il lavoratore dimissionario abbia fruito anche per un solo giorno del periodo di congedo obbligatorio.

L’INPS non ha chiarito se potranno essere considerate ricevibili le domande di indennità NASpI presentate da un padre lavoratore dimissionario che abbia fruito anche solo parzialmente del periodo di congedo obbligatorio.

Considerata l’incertezza della norma e l’assenza di precedenti a cui fare riferimento, si consiglia di richiedere i restanti 5 giorni di congedo obbligatorio prima di procedere alle dimissioni.