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Articolo 69 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]

Dispositivo dell'art. 69 TULPS

(1)Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.

Note

(1) Articolo così modificato dall'art. 7, comma 8-bis, lett. b), D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112.

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Consulenze legali
relative all'articolo 69 TULPS

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

R. P. chiede
mercoledì 31/07/2024
“Salve, il mio problema, sotto descritto deriva dal fatto che dovendomi alzare spesso alle 3:30 di mattina diventa difficile per me dormire adeguatamente.

Abito a 150 metri da un ristorante che nel suo spazio estivo all'aperto fa musica alta con vocalist e coinvolgimento attivo e ballo quasi tutte le sere. Nel 2022, tramite accesso agli atti, dal comune ho appreso che il ristorante aveva presentato una SCIA. di pubblico spettacolo art. 69 del TULPS per spettacoli e intrattenimenti fino alle ore 24:00 del giorno di inizio, apparentemente sulla carta tutto in regola, anche se poi in realtà andava spesso oltre i giorni e le ore indicate nella scia e certe sere si faticava ad ascoltare la TV. Su consiglio del comune, in caso di non rispetto degli orari, ho chiamato varie volte le forze dell’ordine che non sono mai intervenute. Quest'anno hanno fatto anche degli spettacoli pirotecnici senza richiedere nessun permesso, ben sapendo che sono vietati dal regolamento di polizia municipale, tutto a scapito del mio sonno.

Quest’anno, sempre tramite un accesso agli atti, visto che la musica andava anche oltre le 01:00, dal comune apprendo che Visto l’art. 141 comma 2° del RD 635/1940, Visti: Il D.Lgs. 31.3.98 nr. 112 , DPR 160/11,Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni, ha ottenuto dal comune una licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 69 del TULPS – RD 773/193, per locali con capienza sotto alle 200 persone (198) ad effettuare intrattenimenti musicali con ballo per 40 serate dalle ore 20:00 alle 01:00 del giorno successivo, ha presentato anche tutta la documentazione antincendio e relazione acustica, da rilievi ARPAE è tutto in regola.

Ho alcuni dubbi:
Vorrei gentilmente sapere se è legale andare oltre le 24:00 citate dall’art 69 del TULPS e se non rispetta i giorni e gli orari degli eventi scritti in licenza cosa posso fare?
Un’ultima domanda: art 69 cita che gli eventi dovrebbero essere accessori e con partecipazione passiva, il locale tali eventi pubblicizza sui social e c'è una forte partecipazione attiva con ballo ed altro.”
Consulenza legale i 07/08/2024
La questione descritta, non apparendo illegittima la licenza rilasciata ai sensi dell’art. 69 T.U.L.P.S., si presta ad essere inquadrata nella fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 844, che disciplina i limiti entro cui sono considerate lecite oppure illecite, le cosiddette immissioni, tra le quali sono compresi anche i rumori.
In particolare, la legge prevede dei limiti oltre i quali le immissioni sono considerate intollerabili in quanto superano la cosiddetta soglia della “normale tollerabilità”. In applicazione di tale concetto sono stati elaborati dei canoni tecnici per consentire di stabilire quando un rumore può essere considerato come intollerabile i quali stabiliscono che se si superano di oltre 5 decibel i rumori di fondo in orario diurno o di oltre 3 decibel in orario notturno il rumore è da intendersi come intollerabile.
La giurisprudenza ha, però, precisato che “il mancato superamento dei livelli minimi previsti non ne implica senz'altro la liceità, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità essere effettuato alla stregua del caso concreto, anche in prospettiva della tutela del bene salute, il quale, se posto in pericolo, impone l'inibitoria dell'attività, emissive” (Cassazione civile, sez. II , 11 marzo 2019 , n. 6906). In altri termini, anche nel caso in cui la normativa, anche di carattere locale, preveda dei limiti più ampi o fasce d’orario più ampie entro cui il rumore dovrebbe, astrattamente essere tollerato, ciò non toglie che occorre valutare nel caso concreto se, pur nel rispetto di detti limiti, tenuto conto dell’intensità, della conformazione dei luoghi e della ripetitività, il rumore sia o meno tollerabile.
Infatti, sempre secondo la giurisprudenza in materia, “il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante della zona, su cui vengono a innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi. Tuttavia, nell'accertamento di tale limite non si può prescindere dalle modalità di utilizzo degli immobili e dal livello di rumorosità della zona, come nel caso di area silenziosa di relax e riposo” (Corte appello di Torino, sez. III, 08 aprile 2021 , n. 403 che ha confermata la decisione di primo grado in ordine alle molestie acustiche provenienti dallo spazio esterno di un ristorante, in quanto la valutazione dello stato di fatto dei luoghi ha rivelato che si tratta di zona residenziale particolarmente silenziosa e tranquilla, in cui il rumore di fondo è talmente inesistente da rendere di per sé intollerabile anche solo il rumore antropico, pur in assenza di musica riprodotta nello spazio esterno del locale).

Alla luce di quanto nel caso in cui le molestie non cessassero potrebbe valutare la possibilità di inviare una comunicazione al Comune chiedendo l’intervento di ARPA per verificare se le immissioni siano effettivamente oltra la soglia di tolleranza e, in ultima istanza, esperire un’azione inibitoria davanti al Giudice civile volta alla cessazione e/o alla mitigazione dell’attività rumorosa.


Gino B. chiede
mercoledì 10/06/2020 - Lazio
“Buongiorno, sono un artista pittore, con partita iva. Da circa 20 giorni ho aperto, in un locale preso in affitto con contratto registrato, una mostra di pittura personale permanente. Faccio presente che il locale è di 58 mq compreso un piccolo bagno di 4 mq. In questo locale vengono esposti e venduti solamente quadri da me realizzati. Ho inviato al Comune di omissis una comunicazione di mostra permanente. A seguito di ciò il Comune mi ha richiesto la SCIA ai sensi dell'art. 69 T.U.L.P.S. richiedendomi una planimetria almeno 1:100 ed una relazione tecnica effettuata da un geometra inviati tramite invio telematico da un intermediario abilitato. Credo che questa richiesta da parte del Comune non riguardi la mia attività in quanto: si tratta unicamente di una mostra permanente dei miei quadri; il locale adibito alla mostra è di piccole dimensioni, possono entrare massimo 5/6 persone per volta. Secondo me si differenzia completamente da una mostra espositiva che può essere visitata da molte persone. Avrei bisogno di una sua consulenza corredata di documentazione da dimostrare al Comune.”
Consulenza legale i 16/06/2020
Ai sensi dell’art. 69 TULPS è vietato dare senza licenza dell’Autorità locale di pubblica sicurezza “pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto”.
Nell’ottica di una semplificazione burocratica, la norma è stata modificata pochi anni fa sostituendo la licenza con la sola SCIA per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio.
Il TULPS non definisce in modo esplicito cosa si debba intendere per “pubblici trattenimenti” e, quindi, per capire se anche l’attività oggetto del quesito sia compresa in tale nozione è necessario ragionare sul testo della legge e del relativo regolamento di attuazione, sulle altre norme rilevanti in materia, nonché sulla varia casistica esaminata dalla giurisprudenza.

Anzitutto, si nota che, oltre al breve elenco contenuto nell’art. 69 TULPS, altri esempi di “trattenimenti” si ritrovano nell’art. 124, R.D. n. 635/1940 (Regolamento di attuazione del TULPS), che cita “commedianti, burattinai, tenitori di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili”.
Nella Circolare N. 52 MI.SA. del 20.11.1982 recante “Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982 e D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 – Chiarimenti”, inoltre, si precisa che per spettacoli e/o trattenimenti possono intendersi tutti quei divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico, in rapporto ai quali si prospetta l'esigenza che la potestà tutrice della pubblica autorità intervenga per garantire l'incolumità pubblica, l'ordine, la moralità e il buon costume (artt. 70 e 80, TULPS). La differenza tra "spettacoli" e “trattenimenti” consiste essenzialmente nel fatto che gli spettacoli sono divertimenti cui il pubblico assiste in forma più passiva (cinema, teatro, ecc.), mentre i trattenimenti sono divertimenti cui il pubblico partecipa più attivamente (feste da ballo, giostre, baracconi di tiro a segno, ecc.).

Tale definizione viene sostanzialmente accolta dalla giurisprudenza, che vi comprende le discoteche, i night club, le sale da ballo, le esibizioni musicali o la diffusione di musica a volume elevato e non come mero sottofondo, i karaoke e simili (T.A.R. L'Aquila, sez. I, 31 gennaio 2011, n. 39; T.A.R. L'Aquila, sez. I, 12 aprile 2010, n.350; T.A.R. Milano, sez. III, 27 maggio 2005, n.1126; Cassazione penale, sez. I, 07 ottobre 1996, n.9371; T.A.R. Bologna, sez. II, 20 marzo 1992, n.117).
Nella nozione in esame sono, poi, senza dubbio comprese le attrazioni presenti nell’elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art. 4, L. n. 337/1968, che viene utilizzato dalla giurisprudenza proprio al fine di individuare l’ambito applicativo del titolo abilitativo di cui all’art. 69 TULPS, anche nel caso tali attrazioni vengano installate in locali aperti al pubblico e non nel contesto di uno spettacolo viaggiante (T.A.R. Roma, sez. II ter, 17 luglio 2019, n. 9494).
L'elenco viene periodicamente aggiornato e include attrazioni quali giostre di vario genere, giochi gonfiabili, tiro al bersaglio, spettacoli da strada ecc…

In conclusione, tutte le attività considerate dalle norme suddette e dalla giurisprudenza difficilmente possono essere accomunate con un’esposizione di quadri in un locale di piccole dimensioni, che non prevede alcuna partecipazione attiva del pubblico e non è offerta a scopo ricreativo o di intrattenimento, ma piuttosto a fini culturali e, soprattutto, commerciali, dato che le opere vengono esposte al fine di essere vendute.
A parere dello scrivente, inoltre, nonostante nella comunicazione inviata al Comune sia stata usata l’espressione “mostra permanente”, si tratta in realtà di vendita al dettaglio riconducibile alla categoria degli esercizi di vicinato, come testimonia anche il fatto che il locale destinato ad ospitarla è classificato in catasto nella categoria C01, ossia Negozi e botteghe.
Pertanto, la richiesta del Comune non sembra corretta, ma nemmeno è sufficiente la PEC già inviata all’Ente, in quanto per l’esercizio dell’attività in esame pare occorrere la segnalazione certificata di inizio attività relativa agli esercizi di vicinato (che comunque prevede adempimenti molto meno gravosi e costosi rispetto alla licenza di cui all’art. 69 TULPS).