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Articolo 80 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]

Dispositivo dell'art. 80 TULPS

(1)L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio(2).

Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza(3).

Note

(1) Per i limiti di applicazione della disciplina di cui al presente articolo, vedi l'art. 11, comma 6-ter, L. 15 dicembre 2011, n. 217, come inserito dall'art. 34-quater, comma 1, lett. b), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.
(2) Per l'apertura di locali destinati a spettacoli cinematografici o misti vedi, anche, il D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 534 e gli artt. 21 e 22, L. 29 dicembre 1949, n. 958; sull'apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento, vedi, anche, l'art. 681 del codice penale.
(3) Sull'organizzazione dei servizi antincendi, vedi la L. 13 maggio 1961, n. 469.

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Consulenze legali
relative all'articolo 80 TULPS

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

D. P. chiede
mercoledģ 18/12/2024
“Buonasera,
ho intenzione di organizzare occasionalmente una festa privata presso il mio locale. Il locale è un bar situato in centro. La festa è solo su invito personale e nominativo e costa 35€. Dovrebbe iniziare alle 23.30 e terminare alle 04.00.
Premetto che il locale si trova all'interno di un Hotel che dispone di agibilità e piano emergenza in regola.

Quali autorizzazioni dovrei richiedere se necessario?

Grazie”
Consulenza legale i 24/12/2024
Innanzitutto occorre chiarire che, anche se si tratta di una festa privata su invito, il luogo in cui si svolge – un locale situato in un hotel – deve essere considerato quale luogo aperto al pubblico.

Tenuto conto, inoltre, che nella richiesta di parere ci viene indicato che il locale è già dotato di licenza di agibilità e di piano di emergenza si presuppone, quindi, che sia in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie, ivi compresa la valutazione di impatto acustico nonché la verifica della sicurezza dei luoghi.

Non sarà, inoltre, necessario ottenere la licenza ex art. 68 TULPS ed ex art. 80 TULPS se si tratta di un unico evento occasionale non connesso all’attività imprenditoriale mentre sarà richiesta qualora l'allestimento si configuri invece, nel concreto, come luogo di pubblico spettacolo secondo le tipologie del DM 19/08/1996 e costituisca un esercizio dell’attività imprenditoriale (ossia che connota l’attività di bar).

L’autorizzazione della questura, che il Testo Unico di Pubblica Sicurezza richiedeva non è più necessaria, perché dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale, nel 1967.

Infine, nel caso in cui sia previsto un servizio di catering è necessario che il servizio sia in possesso di tutte le autorizzazioni sanitarie mentre se è prevista la diffusione di musica, dal vivo o registrata, occorrerà effettuare la comunicazione preventiva alla SIAE (Società Italiana Autori Editori), con pagamento dei relativi diritti.