Cass. civ. n. 20748/2006
In tema di accertamento delle imposte sul reddito, legittimamente l'Ufficio procede, ai sensi dell'art. 39, primo comma, lettera d), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, alla riduzione delle somme portate in deduzione dal reddito d'impresa, ai sensi dell'art.
62 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto erogate a titolo di utili in favore degli associati in partecipazione, ove l'entitā di tali compensi appaia ingiustificata, in relazione all'indeterminabilitā dell'apporto fornito dagli associati all'impresa: spetta infatti all'Amministrazione finanziaria, indipendentemente dalla sussistenza di irregolaritā nella tenuta delle scritture contabili o di vizi negli atti compiuti nell'esercizio dell'impresa, valutare la congruitā dei costi esposti in bilancio e nelle dichiarazioni e procedere alla loro rettifica, ove risultino sproporzionati rispetto ai ricavi o all'oggetto dell'impresa. (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Napoli, 21 Novembre 2000).
Cass. civ. n. 19373/2003
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 33, terzo comma, del D.P.R 29 settembre 1973, n. 600, che, nel disciplinare i compiti di cooperazione della guardia di finanza con gli uffici delle imposte, richiama le disposizioni del precedente art. 32, le garanzie in favore del contribuente in sede di procedimento istruttorio sono oggetto di identica previsione sia se ad operare č l'ufficio delle imposte, sia se l'istruzione sia svolta - di propria iniziativa o su richiesta dell'ufficio - dalla guardia di finanza, con la conseguenza che, in quest'ultimo caso, non č necessaria, in fase di decisione, la reiterazione dell'istruttoria da parte del titolare dell'ufficio. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Bolzano, 20 dicembre 1997).
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In tema di imposte sui redditi, l'art. 62, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, esclude deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore o dai suoi familiari ed affini, ammettendo, pertanto, la deducibilitā per gli altri soggetti, a condizione, tuttavia, che si tratti pur sempre di compenso per lavoro. Ne consegue che non sono deducibili le somme erogate ai soci accomandanti a titolo diverso dalla prestazione d'opera a favore della societā. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Bolzano, 20 dicembre 1997).
Cass. civ. n. 17963/2003
In tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 59, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (ed ora dell'art. 62, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso dell'opera svolta dai familiari dell'imprenditore indicati nell'art. 15 del citato D.P.R. n. 597 del 1973 (nella fattispecie, il coniuge), anche qualora si tratti di utili corrisposti ad associato in partecipazione ed a prescindere dal fatto che i familiari stessi siano, o non, a carico dell'imprenditore. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia, 19 maggio 1998).
Cass. civ. n. 9417/2000
In tema di IRPEF ed ILOR sui redditi d'impresa, le somme erogate dall'imprenditore individuale a titolo di partecipazione agli utili, in favore dell'associato che apporti nell'impresa esclusivamente la propria opera, ricadono nei compensi non deducibili, di cui all'art. 59 primo coma del D.P.R. n. 597 del 1973, ove il percipiente sia una delle persone elencate nell'art. 15 terzo comma dello stesso decreto, ancorché non si trovi nella condizione di familiare fiscalmente a carico. (cassa con rinvio, App. Genova, 26 ottobre 1996)