(massima n. 1)
In tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 59, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (ed ora dell'art. 62, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso dell'opera svolta dai familiari dell'imprenditore indicati nell'art. 15 del citato D.P.R. n. 597 del 1973 (nella fattispecie, il coniuge), anche qualora si tratti di utili corrisposti ad associato in partecipazione ed a prescindere dal fatto che i familiari stessi siano, o non, a carico dell'imprenditore. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia, 19 maggio 1998).