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Articolo 73 Testo unico dell'imposta di registro (TUR)

(D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131)

[Aggiornato al 29/06/2024]

Omessa o irregolare tenuta o presentazione del reertorio

Dispositivo dell'art. 73 TUR

1. Per l'omessa presentazione del repertorio a seguito di richiesta dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate, ai sensi del primo comma dell'articolo 68, i pubblici ufficiali sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 5000(1)(2).

2. I pubblici ufficiali che non hanno osservato le disposizioni dell'articolo 67 sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2000(2).

3. Se la presentazione del repertorio avviene con ritardo superiore a sessanta giorni ovvero la sua regolarizzazione non avviene nel termine stabilito dall'amministrazione finanziaria i pubblici ufficiali possono essere sospesi dalle funzioni per un periodo non superiore a sei mesi.

4. Il procuratore della Repubblica, su rapporto dell'ufficio del registro, chiede all'autorità competente l'applicazione della sanzione accessoria prevista dal comma 3.

Note

(1) Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b) del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2022, n. 122.
(2) I commi 1 e 2 sono stati modificati dall'art. 4, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 14 giugno 2024, n. 87. Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024".

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