1. Chi dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae comunque all'ispezione le scritture contabili rilevanti per l'applicazione dell'articolo 51, quarto comma, e chi non ottempera alle richieste degli uffici del registro ai sensi dell'articolo 63, è punito con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2000(1).
1-bis. Per le violazioni conseguenti alle richieste di cui all'articolo 53 bis, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.