1. Se viene occultato anche in parte il corrispettivo convenuto, si applica la sanzione amministrativa pari al centoventi per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto, tuttavia, l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 71(1).
Note
(1)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 14 giugno 2024, n. 87. Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024".