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Articolo 34 Testo unico dell'imposta di registro (TUR)

(D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131)

[Aggiornato al 03/10/2024]

Divisioni

Dispositivo dell'art. 34 TUR

1. La divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente. La massa comune è costituita nelle comunioni ereditarie dal valore, riferito alla data della divisione, dell'asse ereditario netto determinato a norma dell'imposta di successione. Ai soli fini della determinazione della massa comune e delle quote di diritto, nelle comunioni ereditarie si tiene conto anche dei beni donati in vita dal defunto ai soggetti tenuti alla collazione ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice civile; tali beni non sono soggetti all'imposta di registro in sede di divisione. Nelle altre comunioni, la massa comune è costituita dai beni risultanti da precedente atto che abbia scontato l'imposta propria dei trasferimenti(1).

2. I conguagli superiori al cinque per cento del valore della quota di diritto, ancorché attuati mediante accollo di debiti della comunione, sono soggetti all'imposta con l'aliquota stabilita per i trasferimenti mobiliari fino a concorrenza del valore complessivo dei beni mobili e dei crediti compresi nella quota e con l'aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari per l'eccedenza.

3. Quando risulta che il valore dei beni assegnati ad uno dei condividenti determinato a norma dell'art. 52 è superiore a quello dichiarato, la differenza si considera conguaglio.

4. Agli effetti del presente articolo le comunioni tra i medesimi soggetti, che trovano origine in più titoli, sono considerate come una sola comunione se l'ultimo acquisto di quote deriva da successione a causa di morte.

Note

(1) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139. Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".

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Consulenze legali
relative all'articolo 34 TUR

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C. S. chiede
venerdģ 17/06/2022 - Lombardia
“Buongiorno,
riprendo la vostra consulenza Q202230922.
Alla luce delle vostre spiegazioni, non avanzeremo un diritto di prelazione, ma cercheremo di addivenire ad una divisione dei due box tra gli attuali comproprietari indivisi.
Quindi ho un nuovo quesito:
Per la stima dei due beni, posso far valere il valore commerciale attuale, o sono obbligata ad attenermi ai valori catastali?
Spiego la situazione.
Un box è di 19 mq, con valore catastale di €76 . Però questo box gode di una corte esclusiva (senza valore catastale indicato) di circa 28 mq.
L’altro box è di 37 mq, con un valore catastale di €147.
Se dovessimo attenerci ai puri valori catastali un comproprietario può tenersi il box da 19 mq (che è poco più di un terzo) e gli altri due condividono quello da 37 (poco meno di due terzi). Ci sarebbe solo una minima compensazione da valutare.
Ma questo sarebbe ingiusto, perché il box piccolo è di più recente costruzione (fine anni ’70) e dispone di un’area antistante esclusiva, mentre il box grande è vetusto (costruito nel 1968) e bisognoso di riparazioni.
Noi vorremmo far valutare i due box per conoscerne il valore di mercato attuale. A questo punto chi prende il box piccolo avrebbe un bene che vale assai di più di un terzo, e la compensazione in denaro da pagare agli altri comproprietari sarebbe ben maggiore.
E’ fattibile?”
Consulenza legale i 23/06/2022
La soluzione che si propone è del tutto corretta e si pone, peraltro, in linea con il parere reso dall’Agenzia delle entrate in risposta a interpello n. 534 del 6 novembre 2020.
Si legge in tale parere che l'atto di divisione rappresenta lo strumento giuridico per mezzo del quale è possibile far cessare lo stato di comunione esistente tra più soggetti, mediante attribuzione a ciascuno di essi della titolarità esclusiva su una parte determinata del bene o dei beni in comune, corrispondente per valore alla quota spettante nello stato di indivisione.

Come chiarito con la circolare del 29 maggio 2013, n. 18/E, par. 2.2.1 sempre dell’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’imposta di registro l'atto di divisione rientra nella categoria degli "atti aventi natura dichiarativa relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura" e deve essere registrato in termine fisso, con applicazione dell'aliquota dell'1 per cento applicata al valore della massa comune (articolo 3 della Tariffa, Parte I, allegata al Testo unico dell'imposta di registro).

Soltanto se l'atto di divisione dà luogo a conguaglio, ovvero qualora ad uno dei condividenti dovessero essere assegnati beni per un valore eccedente quello della quota spettante, limitatamente alla parte in eccedenza si applica la disciplina di cui all'articolo 34 del citato T.U.R., nella parte in cui dispone che la divisione va considerata e, dunque, tassata come vendita limitatamente alla parte eccedente.

Il secondo periodo del citato comma 1 dell'articolo 34 del T.U.R., detta i criteri per determinare il valore della c.d. "massa comune", distinguendo tra comunione derivante da successione mortis causa e comunione derivante da titolo diverso dalla successione per causa di morte.
In particolare si precisa che nelle comunioni ereditarie (tale è quella che qui interessa) la massa comune è costituita “dal valore, riferito alla data della divisione, dell'asse ereditario netto determinato a norma dell'imposta di successione”.
Occorre, dunque, fare applicazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del Testo Unico sulle successioni e donazioni (decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346), il quale richiama a sua volta le disposizioni degli artt. da 14 a 19 nonché l’art. 46 comma 3 dello stesso Testo unico successioni e donazioni.
L'art. 14 del citato decreto legislativo stabilisce, tra l'altro, che “La base imponibile, relativamente ai beni immobili compresi nell'attivo ereditario, è determinata assumendo…..per la piena proprietà, il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione”.

Pertanto, nel caso in cui oggetto di divisone siano immobili (come accade, appunto, in questo caso), per determinare la quota di diritto e la quota di fatto dei singoli condividenti occorre aver riguardo alla valore venale in comune commercio dei beni oggetto di divisione (ossia al valore che i singoli beni hanno in commercio, riferito alle loro caratteristiche strutturali, vetustà, eventuali pertinenze, ecc.) e non al loro valore catastale, applicabile soltanto alle vendita.
Viene, invece, precisato che la possibilità di applicare il criterio catastale (tipico degli atti di trasferimento immobiliare) è ammessa soltanto nel caso di emersione di un conguaglio divisionale di valore superiore al cinque per cento del valore della quota di diritto, eccedenza considerata “vendita” e, dunque, soggetta all'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale, ai sensi dell'articolo 1 della tariffa, Parte I del TUR (tale precisazione riguarda soltanto la tassazione del conguaglio, mentre presuppone pur sempre che per la determinazione del valore degli immobili si debba tener conto di quello che è il loro valore venale o di comune commercio).