(massima n. 1)
L'art. 17, comma 2, della legge n. 865 del 1971 il quale attribuisce una indennitā aggiuntiva di espropriazione ai fittavoli, ai mezzadri, ai coloni e ai compartecipi che siano costretti ad abbandonare il terreno a causa dell'espropriazione, č applicabile non solo ai soggetti espressamente indicati, ma a tutti coloro che, essendo coltivatori diretti del fondo espropriato, sono privati per effetto dell'espropriazione dell'oggetto della loro attivitā lavorativa e, quindi, pure all'usufruttuario del fondo che ne sia coltivatore diretto.