(massima n. 1)
Il danno subito dal terzo coltivatore per la perdita del godimento del fondo conseguente alla sua occupazione acquisitiva deve essere liquidato secondo le regole generali dettate dall'art. 2043 c.c., dovendosi considerare anche la mancata percezione dell'indennità aggiuntiva alla quale il coltivatore stesso avrebbe avuto diritto, ove la privazione definitiva del godimento del fondo fosse conseguita ad un valido provvedimento d'espropriazione. Sicché, tale danno non può essere limitato al mero computo dei prodotti del terreno perduti o rapportato ai parametri previsti dall'art. 43 della L. n. 203 del 1982, posto che questa norma disciplina una situazione che non può essere considerata equipollente.