(massima n. 1)
A norma dell'art. 17 della L. 22 ottobre 1971 n. 865, in favore dei fittavoli, mezzadri e coloni che coltivano da almeno un anno il fondo espropriato, anche nel caso che l'espropriazione abbia riguardato solo una parte del fondo e non abbia comportato l'abbandono dell'intero terreno oggetto del rapporto agrario, va corrisposta una indennitą aggiuntiva, determinata, a norma dell'art. 16, in misura uguale al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato, con esclusione, quindi, di ogni maggiorazione spettante al proprietario per effetto della avvenuta cessione volontaria del fondo.