Cass. civ. n. 30400/2018
                                      In  tema  d'imposte  sui  redditi,  la somma  erogata dall'Amministrazione  a  titolo  di  risarcimento  del danno  per  occupazione  usurpativa costituisce  una plusvalenza  soggetta  a  tassazione  ex  art.  11  della  L.  n. 413 del  1991,  alla  cui  stregua  sono  tassabili  le plusvalenze  corrispondenti,  tra  l'altro,  a  somme comunque  dovute  per  effetto  di  acquisizioni  coattive conseguenti ad occupazioni prive di titolo (perché carente "ab  origine"  o  dichiarato  illegittimo  successivamente), sempre che  la percezione  di detta somma sia  avvenuta dopo  l'entrata  in  vigore  della  legge  e,  cioè,  dopo  11 gennaio 1989, non assumendo rilievo, invece, il momento in  cui  è  avvenuto  il  trasferimento  del  bene,  salvo  che  il ritardo nel pagamento sia imputabile alla P.A.
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 8490/2011
                                      Poiché  l'art.  16,  c.  1,  D.Lgs.  504/1992  è  stato interpretato nel senso che colui che non ha presentato la dichiarazione I.C.I. non ha diritto all'indennità di esproprio e poiché  la  mancanza  di  un  serio  ristoro  in  caso  di espropriazione  si  pone  in  contrasto  con  l'art.  42  Cost., risulta  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la questione di legittimità costituzionale di detta norma nella  parte  in  cui  non  stabilisce  un  limite  alla riduzione  dell'indennità  di  esproprio  in  caso  di omessa comunicazione ai fini I.C.I.
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 2970/2003
                                      La  disposizione  dell'art. 16  D.Lgs.  n.  504  del  1992 (la  quale  prevede  una  riduzione  dell'indennità d'espropriazione  nell'ipotesi  in  cui  il  valore  del  bene, indicato dall'espropriato ai fini dell'I.C.I., risulti inferiore alla menzionata  indennità,  oppure  una  maggiorazione  di quest'ultima, pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata  dall'espropriato  e  quello  risultante  dal  computo dell'imposta effettuato sulla base dell'indennità) risponde al  fine  di  introdurre un  elemento  dissuasivo dell'elusione  e  non  dell'evasione  dell'imposta. Ne deriva che la menzionata disposizione non è applicabile (neppure  in  via  interpretativa) al  caso  di  omessa presentazione della dichiarazione ai fini I.C.I., e ciò va confermato  anche  dopo  la  sentenza  n.  351  del  2000 - ribadita con ordinanza n. 539 del 2000 - della Corte Cost.
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 10056/2000
                                      In tema di imposte dirette sui redditi, sono soggette al  prelievo  fiscale  di  cui  all'art.  11,  comma  5,  L.  30 dicembre 1991 n. 413 le somme percepite dal proprietario espropriato (nella specie indennità per l'espropriazione di  terreni  edificabili, decretata con  provvedimento  del 1981) dopo  l'entrata  in  vigore  L.  in  questione,  non assumendo  alcun  rilievo il  fatto  che  il  trasferimento  sia avvenuto  in  precedenza  ed  essendo  sufficiente  che l'espressione di capacità contributiva, cioè la percezione della  somma,  sia  avvenuta  dopo  l'entrata  in  vigore  L. stessa. Dunque ogni pagamento di somme in dipendenza di procedimenti espropriativi deve essere assoggettato alla ritenuta del 20% , se non sottoposto in precedenza ad in.v.im. e se conseguito dopo la scadenza del periodo transitorio di cui al comma 9 dell'art. 11 della citata L. n. 413  del  1993  (31  dicembre  1991)  e  nel  pieno  vigore  L. stessa.
                                                        
                 
                            
                  Corte cost. n. 351/2000
                                      È infondata la q.l.c. dell'art. 16 comma 1 D.Lgs. 30 dicembre  1992  n.  421,  in forza  del  quale  è  previsto  che "in  caso  di  espropriazione  di  aree  fabbricabili l'indennità  è  ridotta  ad  un  importo  pari  al  valore indicato nell'ultima dichiarazione-denuncia presentata  dall'espropriato  ai  fini  dell'applicazione dell'ICI qualora  il  valore  dichiarato  risulti  inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i criteri  stabiliti  dalle  disposizioni  vigenti".
                                          
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                                                          La  riduzione  dell'indennità  di  esproprio  di  fondi edificabili (art. 16 comma 1 D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504)  è  identificabile  come  un meccanismo (preventivo disincentivante) di dissuasione  dell'evasione. La dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, del  valore  delle  aree  edificabili  è  agevolata  in  relazione sia ai criteri di individuazione delle aree edificabili, stabiliti dalla L. 23 ottobre 1992 n. 421 e dal D.Lgs. 30 dicembre 1992  n.  504  sia  alla  possibilità  di  ottenere  dal  Comune un'attestazione sulla natura edificabile o meno del suolo.
                                                        
                 
                            
                  Corte cost. n. 533/1995
                                      Non è fondata - in riferimento agli art. 3 e 53 Cost. - la questione  di  legittimità  costituzionale  dell'art.  1, comma  2  L. 24  marzo 1993 n.  75, nella  parte  in  cui fa salvi  gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti  giuridici  sorti  sulla base dei  D.L.  28 febbraio 1992  n.  174,  27  aprile  1992  n. 269  e  25  giugno  1992  n.  319,  non  convertiti,  ed  in particolare  sulla  base  dell'art.  3  comma 1  lett.  a)  di  tali decreti, che ha esteso alle aree classificate nella zona F del  D.M.  2  aprile  1968  (destinate  ad  insediamenti  di interesse  generale)  la tassabilità  delle  plusvalenze derivanti  da  indennità  di  esproprio  o  da  corrispettivi  di cessioni  volontarie  nel  corso  di  procedimenti  ablatori, prevista dall'art. 11 comma 5 L. 30 dicembre 1991 n. 413 per  i  terreni  destinati  ad  opere  pubbliche  e  ad infrastrutture  urbane  all'interno  delle  zone  omogenee  di tipo  A,  B,  C  e  D  di  cui  al  citato  D.M.
                                                        
                 
                            
                  Corte cost. n. 410/1995
                                      Non  sono  illegittime, in  relazione  agli  art.  53  e  3 Cost.  e  sotto  il  profilo  della  mancanza  della  nozione  di nuova  ricchezza  rilevante  per  l'imponibilità, le disposizioni di cui all'art. 11, comma 5, 6, 7, 8 e 9 L. 30  dicembre  1991 n.  413,  nella  parte  in  cui assoggettano  a  imposizione  sulle  plusvalenze l'indennità  di  esproprio  dei  beni  immobili, nei  limiti della plusvalenza tra il corrispettivo percepito ed il prezzo di  acquisto,  nonché  l'indennità  di  occupazione  e  gli interessi,  in quanto,  nell'ordinamento  tributario,  ai  fini della nozione giuridica di reddito, occorre far capo a ciò che, nei limiti della ragionevolezza, viene qualificato per tale dal legislatore.
                                          
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                                                          La  legge  tributaria  retroattiva  comporta  violazione nel  principio  della  capacità  contributiva  soltanto  se, nell'assumere  a  presupposto  un  fatto  o  una  situazione contributiva,  abbia  spezzato  il  rapporto  che  deve sussistere  tra  imposizione  e  capacità  contributiva; pertanto, è  infondata,  in relazione  all'art.  53  Cost.,  la questione  di  costituzionalità  dell'art.  11  comma  9  L. 30 dicembre 1991 n. 413, che, per le somme percepite a  seguito  di  cessioni,  anche  volontarie,  nel  corso  di procedimenti  espropriativi,  fa  retroagire  l'imposizione tributaria  sulle  plusvalenze  agli  atti  e  provvedimenti emessi successivamente ai 31 dicembre 1988 e fino alla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  stessa,  perché sussiste  il  presupposto  economico  della  plusvalenza  al quale  l'obbligazione  è  collegata,  tenuto  conto  della sussistenza dì un elemento di prevedibilità dell'imposizione,  ed  è  indifferente  la  sorte  che  possano aver  seguito  "medio  tempore"  i  ricavi  conseguiti.