(massima n. 1)
            In  tema  d'imposte  sui  redditi,  la somma  erogata dall'Amministrazione  a  titolo  di  risarcimento  del danno  per  occupazione  usurpativa costituisce  una plusvalenza  soggetta  a  tassazione  ex  art.  11  della  L.  n. 413 del  1991,  alla  cui  stregua  sono  tassabili  le plusvalenze  corrispondenti,  tra  l'altro,  a  somme comunque  dovute  per  effetto  di  acquisizioni  coattive conseguenti ad occupazioni prive di titolo (perché carente "ab  origine"  o  dichiarato  illegittimo  successivamente), sempre che  la percezione  di detta somma sia  avvenuta dopo  l'entrata  in  vigore  della  legge  e,  cioè,  dopo  11 gennaio 1989, non assumendo rilievo, invece, il momento in  cui  è  avvenuto  il  trasferimento  del  bene,  salvo  che  il ritardo nel pagamento sia imputabile alla P.A.