(massima n. 1)
In tema d'imposte sui redditi, la somma erogata dall'Amministrazione a titolo di risarcimento del danno per occupazione usurpativa costituisce una plusvalenza soggetta a tassazione ex art. 11 della L. n. 413 del 1991, alla cui stregua sono tassabili le plusvalenze corrispondenti, tra l'altro, a somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni prive di titolo (perché carente "ab origine" o dichiarato illegittimo successivamente), sempre che la percezione di detta somma sia avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge e, cioè, dopo 11 gennaio 1989, non assumendo rilievo, invece, il momento in cui è avvenuto il trasferimento del bene, salvo che il ritardo nel pagamento sia imputabile alla P.A.