(massima n. 1)
            Non  sono  illegittime, in  relazione  agli  art.  53  e  3 Cost.  e  sotto  il  profilo  della  mancanza  della  nozione  di nuova  ricchezza  rilevante  per  l'imponibilità, le disposizioni di cui all'art. 11, comma 5, 6, 7, 8 e 9 L. 30  dicembre  1991 n.  413,  nella  parte  in  cui assoggettano  a  imposizione  sulle  plusvalenze l'indennità  di  esproprio  dei  beni  immobili, nei  limiti della plusvalenza tra il corrispettivo percepito ed il prezzo di  acquisto,  nonché  l'indennità  di  occupazione  e  gli interessi,  in quanto,  nell'ordinamento  tributario,  ai  fini della nozione giuridica di reddito, occorre far capo a ciò che, nei limiti della ragionevolezza, viene qualificato per tale dal legislatore.