(massima n. 1)
Non sono illegittime, in relazione agli art. 53 e 3 Cost. e sotto il profilo della mancanza della nozione di nuova ricchezza rilevante per l'imponibilità, le disposizioni di cui all'art. 11, comma 5, 6, 7, 8 e 9 L. 30 dicembre 1991 n. 413, nella parte in cui assoggettano a imposizione sulle plusvalenze l'indennità di esproprio dei beni immobili, nei limiti della plusvalenza tra il corrispettivo percepito ed il prezzo di acquisto, nonché l'indennità di occupazione e gli interessi, in quanto, nell'ordinamento tributario, ai fini della nozione giuridica di reddito, occorre far capo a ciò che, nei limiti della ragionevolezza, viene qualificato per tale dal legislatore.