(massima n. 1)
            In tema di imposte dirette sui redditi, sono soggette al  prelievo  fiscale  di  cui  all'art.  11,  comma  5,  L.  30 dicembre 1991 n. 413 le somme percepite dal proprietario espropriato (nella specie indennitą per l'espropriazione di  terreni  edificabili, decretata con  provvedimento  del 1981) dopo  l'entrata  in  vigore  L.  in  questione,  non assumendo  alcun  rilievo il  fatto  che  il  trasferimento  sia avvenuto  in  precedenza  ed  essendo  sufficiente  che l'espressione di capacitą contributiva, cioč la percezione della  somma,  sia  avvenuta  dopo  l'entrata  in  vigore  L. stessa. Dunque ogni pagamento di somme in dipendenza di procedimenti espropriativi deve essere assoggettato alla ritenuta del 20% , se non sottoposto in precedenza ad in.v.im. e se conseguito dopo la scadenza del periodo transitorio di cui al comma 9 dell'art. 11 della citata L. n. 413  del  1993  (31  dicembre  1991)  e  nel  pieno  vigore  L. stessa.