(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 16 D.Lgs. n. 504 del 1992 (la quale prevede una riduzione dell'indennità d'espropriazione nell'ipotesi in cui il valore del bene, indicato dall'espropriato ai fini dell'I.C.I., risulti inferiore alla menzionata indennità, oppure una maggiorazione di quest'ultima, pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base dell'indennità) risponde al fine di introdurre un elemento dissuasivo dell'elusione e non dell'evasione dell'imposta. Ne deriva che la menzionata disposizione non è applicabile (neppure in via interpretativa) al caso di omessa presentazione della dichiarazione ai fini I.C.I., e ciò va confermato anche dopo la sentenza n. 351 del 2000 - ribadita con ordinanza n. 539 del 2000 - della Corte Cost.