(massima n. 1)
            La  disposizione  dell'art. 16  D.Lgs.  n.  504  del  1992 (la  quale  prevede  una  riduzione  dell'indennità d'espropriazione  nell'ipotesi  in  cui  il  valore  del  bene, indicato dall'espropriato ai fini dell'I.C.I., risulti inferiore alla menzionata  indennità,  oppure  una  maggiorazione  di quest'ultima, pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata  dall'espropriato  e  quello  risultante  dal  computo dell'imposta effettuato sulla base dell'indennità) risponde al  fine  di  introdurre un  elemento  dissuasivo dell'elusione  e  non  dell'evasione  dell'imposta. Ne deriva che la menzionata disposizione non è applicabile (neppure  in  via  interpretativa) al  caso  di  omessa presentazione della dichiarazione ai fini I.C.I., e ciò va confermato  anche  dopo  la  sentenza  n.  351  del  2000 - ribadita con ordinanza n. 539 del 2000 - della Corte Cost.