(massima n. 1)
L'obbligo di indicare nella delibera di approvazione del progetto di opera pubblica i termini di inizio e ultimazione dei lavori e della procedura espropriativa, giā previsto dall'art. 13, L. 25 giugno 1865 n. 2359, č stato abolito dall'art. 13, T.U. 8 giugno 2001 n. 327, il quale ha previsto, ma solo come facoltativa, l'indicazione del termine entro il quale deve essere emanato il decreto di esproprio ed ha stabilito che, in mancanza di detta previsione, si applica il termine massimo di cinque anni.