(massima n. 2)
La circostanza che in una materia vi sia giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non significa che tutte le controversie vertano su diritti soggettivi. Infatti, la giurisdizione esclusiva implica l'attribuzione di un'intera materia al giudice amministrativo, a prescindere dal tipo di situazione giuridica soggettiva fatta valere, e dunque senza necessità di individuare il tipo di situazione soggettiva, ma questo al solo fine della determinazione della giurisdizione; una volta stabilito che la giurisdizione è del giudice amministrativo, occorre anche nell'ambito della giurisdizione esclusiva, individuare il tipo di situazione soggettiva lesa (interesse legittimo o diritto soggettivo) al fine di delimitare i poteri del giudice. Ai sensi dell'art. 7 comma 3, L. Tar (come novellato dall'art. 7 della L. n. 205 del 2000), che ha attribuito al giudice amministrativo tutte le domande di risarcimento del danno rientranti nell'ambito della propria giurisdizione, anche di legittimità, deve essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo in materia dei danni conseguenti ad un esproprio illegittimo. Pertanto correttamente il Tar dichiara inammissibile la domanda risarcitoria avanzata in via autonoma da un soggetto privato, connessa ad una procedura espropriativa supposta lesiva della propria sfera giuridica ma non preceduta da una tempestiva richiesta di annullamento degli atti amministrativi pregiudizievoli.