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Articolo 30 Testo unico degli enti locali (TUEL)

(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[Aggiornato al 14/05/2025]

Convenzioni

Dispositivo dell'art. 30 TUEL

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

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Consulenze legali
relative all'articolo 30 TUEL

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R. T. chiede
giovedģ 18/09/2025
“Buon pomeriggio.
Convenzione stipulata fra tre comuni, ex art. 30 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.
La stessa viene allegata.
Art. 9: scioglimento (".......prima della sua naturale scadenza , nel caso in cui venga espressa consensualmente da parte di tutti gli Enti aderenti, con delibera consiliare la volontà di recedere dalla stessa).
Tale causa (volontà congiunta dei tre enti, quindi) è legittima o è accordo capestro?
Uno di questi enti (forse, addirittura, due), ora, vuole/vogliono recedere (nessuno dei due enti è capofila).
Si può procedere, oppure il vincolo è assolutamente inscindibile?
Quali le conseguenze che deve/devono "sopportare" l'ente/gli enti recedente/i?
Per un ente, la causa è connessa alla riduzione del costo del personale (trattandosi di ente in procedura di riequilibrio);
per l'altro, invece, è venuta a mancare la fiducia da parte del sindaco e degli amministratori tutti.
Grazie”
Consulenza legale i 29/09/2025
La risposta ai quesiti proposti si baserà sul contenuto della convenzione allegata (stipulata nel 2019 tra i tre Comuni per la gestione associata dell'Ufficio Tecnico Comunale, ai sensi dell'art. 30 D.lgs. 267/2000) e sul quadro normativo di riferimento, inclusi i principi generali sugli accordi tra pubbliche amministrazioni (art. 15 L. 241/1990 e ss.mm.ii.).
La convenzione ha durata decennale (dal 01.05.2019 al 31.12.2029, rinnovabile) e regola una forma associata di funzioni tecniche, urbanistiche e gestionali, con un Comune capofila e meccanismi di coordinamento (Conferenza dei Sindaci, responsabile unico, ripartizione costi).

La clausola dell'Art. 9 prevede lo scioglimento anticipato solo in caso di "volontà consensuale espressa da tutti gli Enti aderenti, con delibera consiliare". Questa previsione è legittima e non configura un "accordo capestro" (ossia un patto leonino o eccessivamente vincolante che viola principi di equità o autonomia), in quanto:
  • l'art. 30 D.Lgs. 267/2000 (Testo unico degli enti locali) richiede che le convenzioni specifichino durata, atti e relazioni finanziarie, ma non impone regole rigide sullo scioglimento, lasciando spazio alle parti per disciplinarlo;
  • la convenzione è un accordo amministrativo tra enti pubblici (ex art. 15 L. 241/1990), liberamente sottoscritto dai Comuni nel 2019. Non emergono vizi di consenso o squilibri evidenti che lo rendano nullo o annullabile;
  • clausole simili sono comuni nelle gestioni associate per garantire stabilità e continuità dei servizi condivisi (es. ufficio tecnico, ripartizione ore/personale e costi fissi come indicato all'Art. 8).
Anzi, sul punto si richiama la giurisprudenza amministrativa, la quale ha avuto modo di chiarire che “se – in via di principio – agli atti di recesso dagli accordi fra pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241 del 1990 trovano applicazione le previsioni generali di cui alla l. 241 del 1990 (fra cui quelle qui invocate in tema di obbligatoria motivazione e di comunicazione di avvio), a conclusioni in parte diverse deve pervenirsi nelle ipotesi in cui (come nel caso in esame) gli enti interessati abbiano espressamente e consapevolmente fissato modalità meno rigorose – e nondimeno legittime – per l’esercizio del richiamato potere di recesso. È Innegabile, del resto, che la deliberata fissazione di siffatte regole convenzionali rappresenti pur sempre una modalità di esercizio dei poteri pubblicistici sottesi alla stipula delle convenzioni in questione e che conseguentemente, proprio alla luce del principio di leale cooperazione istituzionale, l’ente che si sa consapevolmente assoggettato a siffatte modalità di esercizio non possa in un secondo momento revocarne in dubbi la valenza, invocando l’applicazione degli istituti generali di cui alla l. 241 del 1990. Nelle richiamate ipotesi, quindi, pur non venendo meno la configurazione pubblicistica delle determinazioni espresse dall’amministrazione (sia nella fase – per così dire – ‘genetica’ della predisposizione e stipula dell’accordo, sia nella fase – per così dire – ‘funzionale’ della sua esecuzione), gli enti interessati fissano modalità e presupposti meno rigorosi di quelli stabiliti da puntuali disposizioni di legge ma che nondimeno risultano interamente vincolanti per gli stessi” (cfr. Consiglio di Stato sez. V 22/3/2016 n. 1172).

Ed ancora: “la convenzione costitutiva di un consorzio tra enti locali stipulata ai sensi dell'art. 30 d.lg. 18 agosto 2000 n. 267, rappresenta una specie del genere più ampio degli accordi tra amministrazioni di cui all'art. 15 l. 7 agosto 1990 n. 241 ai quali, in forza del richiamo all'art. 11 comma 2 stessa l. n. 241 del 1990, si applicano i principi in materia di obbligazioni e contratti. Ne segue che lo scioglimento unilaterale del vincolo è ammissibile solo se sia stato previsto il diritto di recesso ai sensi dell'art. 1373 c.c.” (T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. I, 08/11/2004, n. 5620).

Alla luce di quanto chiarito, quindi, gli enti sono vincolati alle modalità indicate nella Convenzione all’art. 9, ossia con “volontà consensuale espressa da tutti gli Enti aderenti, con delibera consiliare” anche se i principi generali sugli accordi amministrativi (art. 11, comma 4 L. 241/1990) consentono il recesso unilaterale da parte di un ente per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, cosicché l’eventuale recesso unilaterale, non essendo precisato dalla Convenzione, dovrà considerarsi illegittimo con conseguente possibilità di rivalersi sugli enti rescindenti.