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Articolo 120 bis Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 14/09/2024]

Recesso

Dispositivo dell'art. 120 bis Testo unico bancario

1. Il cliente ha diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato senza penalitą e senza spese. Il CICR individua i casi in cui la banca o l'intermediario finanziario possono chiedere al cliente un rimborso delle spese sostenute in relazione a servizi aggiuntivi da questo richiesti in occasione del recesso.

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Consulenze legali
relative all'articolo 120 bis Testo unico bancario

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

P. T. chiede
venerdģ 24/01/2025
“Salve ,
La mia storia è la seguente:

Ero possessore di un conto con la banca XXX, volevo chiedere il conto così chiaro il direttore per sapere la procedura , eseguo alla lettera mando una pec con la richiesta di chiusura, sicuro che avessero chiuso il conto i mesi passano, dopo qualche mese mi chiamano dicendo che ol conto era ancora aperto perché c era uno scoperto di circa 30 euro, io gli rispondo che dovevano chiuderlo comunque e che avrei saldato le poche decine di euro mancanti appena possibile, mi rispondono che se jon era tutto saldato il conto non poteva essere chiuso, così iniziano altri addebiti more ecc...per due anni mi hanno tempestato di telefonate finche un bel giorno purtroppo un cliente mi manda un pagamento sul conto in questione e prontamente mi vengono sottratti circa 400 euro dalla banca.
Ho provato a fare reclami telefonate ecc..ma niente, sono solo riuscito a farmi chiudere il conto corrente senza riavere indietro i miei soldi, chiedevo di riavere tutto tranne il dovuto, cioè le circa 30 euro delle spese mancanti al momento della mia richiesta di chiusura via pec.

Chiedo a voi se è possibile fare qualcosa per riavere i miei soldi prepotentemente prelevati dalla banca.

Grazie rimango a disposzione eventualmente con la documentazione che mi chiederete.

Consulenza legale i 30/01/2025
L’art. 1855 del c.c., relativo alle operazioni bancarie in conto corrente, prevede il diritto di ciascuna parte di recedere dal contratto, dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni.
Analogamente, l’art. 120-bis del T.U. bancario riconosce al cliente il diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato, senza penalità e senza costi.


Sulla scorta di tali norme, l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ha sostenuto che “la cessazione del rapporto di conto corrente, che si produce per effetto della dichiarazione recettizia del correntista, è del tutto autonomo ed indipendente rispetto alla sussistenza, o meno, di una esposizione del correntista medesimo nei confronti della banca. In presenza di un’esposizione debitoria del correntista, l’estinzione del conto, infatti, determinerebbe il cristallizzarsi di un credito, liquido ed esigibile della banca nei confronti del ricorrente, pari all’esposizione debitoria medesima” (ABF Milano, 16 giugno 2011, n. 1267; conformi: ABF Milano, 7 dicembre 2011, n. 2677; ABF Milano, 24 aprile 2012, n. 1310; ABF Roma, 28 gennaio 2013, n. 528); detto orientamento è ormai riconosciuto anche dalla giurisprudenza di merito.


In altri termini, viene riconosciuto al cliente il diritto di recedere dal rapporto di conto corrente mediante una dichiarazione in tal senso, con effetto nel momento in cui la banca ne viene a conoscenza, indipendentemente dalla presenza di un saldo negativo.
Si tratta di un diritto incondizionato all’estinzione volontaria del rapporto di conto corrente, tanto che l’istituto bancario non può condizionare l’esercizio di tale diritto all’inesistenza di eventuali passività gravanti sul conto.


Detti principi sono ribaditi dall’ABF in numerose pronunce, nelle quali ha sostenuto che “il cliente è titolare di un diritto incondizionato all’estinzione volontaria del rapporto di conto corrente e l’intermediario non può condizionare l’esercizio di tale diritto all’esistenza di eventuali passività gravanti sul conto. Devono considerarsi privi di causa, e dunque non dovuti, gli addebiti che sono maturati sul predetto conto, a carico del ricorrente, in data successiva al recesso” (ABF Roma, n. 3091/2015).

Da ciò derivano due effetti: in primo luogo, il saldo esistente si cristallizza alla data di efficacia del recesso e il passivo accertato diviene un credito liquido ed esigibile della banca nei confronti del cliente; in secondo luogo, tutte le spese e competenze addebitate dall’intermediario successivamente alla data di efficacia della richiesta di chiusura del conto corrente sono illegittime, quindi non dovute.


Tanto premesso, nel caso di specie l’unico importo dovuto alla banca corrisponde al saldo di conto corrente esistente al momento di ricezione della dichiarazione di recesso (inviata a mezzo PEC); al contrario, tutte le spese addebitate successivamente sono illegittime, pertanto non dovute e ripetibili (cioè soggette a restituzione).


La condotta della banca, la quale ha trattenuto l'importo accreditato sul conto corrente, è illegittima per la quota eccedente il saldo negativo esistente al momento della dichiarazione di recesso dal contratto di conto corrente.
Per ottenere la restituzione delle somme trattenute indebitamente sarà necessario inviare alla banca una diffida in tal senso; in difetto di effettiva restituzione, sarà necessario agire giudizialmente.