AUTORE:
Gianluca Grisolia
ANNO ACCADEMICO: 2018
TIPOLOGIA: Tesi di Laurea Magistrale
ATENEO: Universitą degli Studi di Catanzaro Magna Grecia
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
Ho analizzato il fenomeno e le discipline della discriminazione, in particolare mi sono concentrato sul fattore anagrafico molto dibattuto in dottrina e giurisprudenza. L’età come fattore di discriminazione ha assunto rilevanza solo nell’ultimo ventennio con la direttiva europea 2000/78 inserendo tra i fattori tipizzati dall’art. 1, ripreso dall’art 13 del trattato di Amsterdam che già ne aveva fatto menzione (la direttiva riserva alla parità di trattamento in funzione dell’età un particolare regime e regole specifiche di modo che possano essere ridotte le ipotesi nelle quali differenti condizioni di occupazione e di lavoro costituiscano discriminazione connessa all’elemento anagrafico). In questo contesto europeo fanno eccezione Finlandia e Irlanda i quali erano provvisti di una legislazione antidiscriminatoria ad ampio raggio che includeva anche l’età tra i motivi vietati). Fin dalla sua introduzione è stata sottolineata la sua eterogeneità, che lo rende diverso rispetto agli altri divieti di discriminazione. Il fattore età è notoriamente la CENERENTOLA delle discriminazioni, questo appellativo gli è stato attribuito in relazione al fatto che il regime applicato alle discriminazioni per età è meno rigoroso rispetto alle altre discriminazioni, nonostante dal punto di vista tecnico-giuridico la struttura delle discriminazioni per età sia identica alle altre. Dall’analisi della direttiva si evince già al considerando 25, il quale, pur reputando la discriminazione basata sull’età un elemento essenziale per il raggiungimento degli obiettivi dell’unione in materia di promozione delle diversità e di occupazione, precisa che in alcune circostanze le disparità di trattamento in funzione dell’età possano essere giustificate da obiettivi di politica di occupazione di mercato del lavoro e formazione professionale adottate dagli stati membri. Pertanto, potremmo definirlo come il più democratico tra i fattori di discriminazione perché riguarda tutti prima o poi. Altro elemento che caratterizza il fattore età è la trasversalità: con ciò si intende che il fattore età attraversa tutti gli altri fattori di discriminazione. L’età, infatti, come detto, è una caratteristica che appartiene a tutti e per tale motivo è in grado di realizzare una potenziale discriminazione multipla. Potrebbe, dunque, accadere che un soggetto, in virtù del fatto che rientri o non rientri nella fascia di età oggetto di una legislazione volta all’occupazione, rischi di subire una doppia o multipla discriminazione, ad esempio perché professa una particolare religione, è disabile o è donna. Infine, il fattore ha una percepibilità peculiare. L’età infatti è una condizione evidente anche se non di immediata percezione come avviene nel caso del genere di appartenenza. In ogni caso non è difficile intuire se si è di fronte a un fanciullo, giovane o anziano. Un altro aspetto che conferisce al fattore età una connotazione del tutto peculiare attiene ad un dato estrinseco, ovvero al contesto in cui esso si inserisce. Più precisamente, la circostanza che l’età rilevi quale vero e proprio parametro-guida nella gestione del mercato del lavoro e delle politiche occupazionali, contribuisce a rendere ancor più labili i tratti esterni di un fattore già di per sé indeterminato. L’età viene presa in considerazione dagli Stati quale spartiacque nella regolamentazione del mercato del lavoro, nonché nelle politiche di Welfare, dove emerge la profonda vulnerabilità del criterio. Non a caso, oggi, a discapito delle politiche di Welfare State (di natura puramente assistenziale), si propone un modello alternativo di “Workfare”: esso prevede politiche attive finalizzate ad evitare effetti disincentivanti sull’offerta di lavoro, solitamente prodotti dalle politiche di Welfare, collegando il trattamento previdenziale allo svolgimento di un'attività di lavoro. Infine, un ultimo elemento di specificità concerne il dato normativo e, in particolare, la formulazione dell’art. 6 della Direttiva 2000/78/CE, che prevede le cause di giustificazione legate al fattore età.
L’ETEROGENEITA’ del fattore ha spinto il legislatore europeo a regolare quelle situazioni che riguardano le differenziazioni che hanno ad oggetto l’età. Gli Stati membri possono prevedere differenze di trattamento, solo, per ragioni che siano OGGETTIVAMENTE E RAGIONEVOLMENTE giustificate da una finalità legittima e purché i mezzi utilizzati per il conseguimento di tale finalità siano APPROPRIATI E NECESSARI.
L’ETEROGENEITA’ del fattore ha spinto il legislatore europeo a regolare quelle situazioni che riguardano le differenziazioni che hanno ad oggetto l’età. Gli Stati membri possono prevedere differenze di trattamento, solo, per ragioni che siano OGGETTIVAMENTE E RAGIONEVOLMENTE giustificate da una finalità legittima e purché i mezzi utilizzati per il conseguimento di tale finalità siano APPROPRIATI E NECESSARI.