AUTORE:
Rinaldo Froio
ANNO ACCADEMICO: 2023
TIPOLOGIA: Tesi di Laurea Magistrale
ATENEO: Universitą degli Studi Guglielmo Marconi - Roma
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
La Carta costituzionale esprime lo spazio privilegiato dal quale ricavare l’insieme di diritti ed obblighi fondamentali riconducibili alla persona, in un quadro solidaristico, che proietta la centralità riguardante la dimensione collettiva dei rapporti interpersonali, sia privati che pubblici. Si riscopre in tal senso il primato della persona, la quale non può in alcun modo essere interpretata alla stregua di una visione egoisticamente intesa, ma piuttosto come soggetto destinato ad incrociare il proprio operato quotidiano attraverso una serie di scelte agganciate all’interesse generale e sociale. Il dovere di contribuire sul versante tributario manifesta una partizione specifica che risulta inserita all’interno di un contesto generale in chiave solidaristica, concepito così sin dal principio dai Padri costituenti e, successivamente, trasfuso nella serie di disposizioni di rango costituzionale preordinate a suggellare l’importanza di tali momenti: si pensi all’art. 53, ma anche all’art. 23 e persino al 2 e al 3 della Carta, a riprova della cornice sistematica sottesa ad un’impostazione voluta e per niente casuale, che interessa il senso dell’elaborazione riguardante la capacità contributiva con riflessi sia fiscali che extrafiscali.
La Costituzione sostiene il principio cardine di concorrere alle spese pubbliche in stretta correlazione con il dovere di solidarietà sancito nell’ambito dei Principi fondamentali a livello politico, sociale ed economico. Non si può “leggere” la capacità contributiva, laddove quest’ultima risultasse svincolata dai legami che da essa maturano con gli altri Principi basilari esistenti; pertanto si procederà ad evidenziare quei punti di contatto capaci di spiegare, più da vicino, il ragionamento complessivo elaborato dai Padri mediante il “corpus” di norme ricomprese nella Carta in via sistematica. È decisivo considerare lo sviluppo diacronico che ha coinvolto la capacità contributiva, giacché la presenza di una riserva di legge, art. 23 Cost., riconosce al legislatore ordinario la legittimazione a tradurre in concreto i principi qualificanti attraverso l’emanazione di discipline capaci di regolamentare l’intero sistema tributario in armonia con la Costituzione; peraltro assume rilievo il comma 2 dell’art. 53 che, citando la progressività come criterio di base sul quale informare la materia tributaria, ammette implicitamente la possibilità di sostenere la liceità del ricorso a criteri ulteriori per la definizione dei regimi giuridici inerenti le singole imposte (basti pensare all’IRES, ad esempio), a condizione che ciò si realizzi in aderenza a quanto contemplato dalla Costituzione, la quale guida ed orienta la produzione legislativa nel tempo emanata anche nel delicatissimo settore tributario.
Per comprendere l’inverarsi di tali processi interpretativi prima, ed applicativi dopo, diviene importante richiamare il contributo decisivo che dottrina e giurisprudenza non hanno tardato a manifestare a proposito della capacità contributiva, così da spiegarne la natura giuridica, unitamente alla portata estensiva di essa sul versante di ciò che può essere inteso come espressione di ricchezza da sottoporre ad imposizione su iniziativa dell’Amministrazione finanziaria. Il costante dibattito che ha coinvolto il legislatore, la scienza giuridica e la giurisprudenza costituzionale ha rappresentato il quid per identificare la fisionomia che declina il senso e il funzionamento pratico del principio di capacità contributiva, anche ai fini di giustizia sociale e di equità in termini di ridistribuzione della ricchezza a beneficio della persona umana, soprattutto quando indigente rispetto alla capacità di accedere ai servizi essenziali, a tutela della libertà e della dignità dell’individuo.
La Costituzione sostiene il principio cardine di concorrere alle spese pubbliche in stretta correlazione con il dovere di solidarietà sancito nell’ambito dei Principi fondamentali a livello politico, sociale ed economico. Non si può “leggere” la capacità contributiva, laddove quest’ultima risultasse svincolata dai legami che da essa maturano con gli altri Principi basilari esistenti; pertanto si procederà ad evidenziare quei punti di contatto capaci di spiegare, più da vicino, il ragionamento complessivo elaborato dai Padri mediante il “corpus” di norme ricomprese nella Carta in via sistematica. È decisivo considerare lo sviluppo diacronico che ha coinvolto la capacità contributiva, giacché la presenza di una riserva di legge, art. 23 Cost., riconosce al legislatore ordinario la legittimazione a tradurre in concreto i principi qualificanti attraverso l’emanazione di discipline capaci di regolamentare l’intero sistema tributario in armonia con la Costituzione; peraltro assume rilievo il comma 2 dell’art. 53 che, citando la progressività come criterio di base sul quale informare la materia tributaria, ammette implicitamente la possibilità di sostenere la liceità del ricorso a criteri ulteriori per la definizione dei regimi giuridici inerenti le singole imposte (basti pensare all’IRES, ad esempio), a condizione che ciò si realizzi in aderenza a quanto contemplato dalla Costituzione, la quale guida ed orienta la produzione legislativa nel tempo emanata anche nel delicatissimo settore tributario.
Per comprendere l’inverarsi di tali processi interpretativi prima, ed applicativi dopo, diviene importante richiamare il contributo decisivo che dottrina e giurisprudenza non hanno tardato a manifestare a proposito della capacità contributiva, così da spiegarne la natura giuridica, unitamente alla portata estensiva di essa sul versante di ciò che può essere inteso come espressione di ricchezza da sottoporre ad imposizione su iniziativa dell’Amministrazione finanziaria. Il costante dibattito che ha coinvolto il legislatore, la scienza giuridica e la giurisprudenza costituzionale ha rappresentato il quid per identificare la fisionomia che declina il senso e il funzionamento pratico del principio di capacità contributiva, anche ai fini di giustizia sociale e di equità in termini di ridistribuzione della ricchezza a beneficio della persona umana, soprattutto quando indigente rispetto alla capacità di accedere ai servizi essenziali, a tutela della libertà e della dignità dell’individuo.