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Articolo 171 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Relazioni con Paesi terzi in materia di lavori, servizi e forniture

Dispositivo dell'art. 171 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Su segnalazione da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy o del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la Cabina di regia di cui all’articolo 221 informa la Commissione europea di ogni difficoltà d’ordine generale, di fatto o di diritto, incontrata dalle imprese italiane nell’ottenere l’aggiudicazione di appalti di servizi in Paesi terzi e da esse riferita con particolare riferimento all’inosservanza delle disposizioni internazionali di diritto del lavoro elencate nell’allegato XIV alla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

2. Sono fatti salvi gli impegni assunti nei confronti dei Paesi terzi derivanti da accordi internazionali in materia di appalti pubblici, in particolare nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio.

Spiegazione dell'art. 171 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

L’articolo 171 introduce un meccanismo di tutela a favore delle imprese italiane che incontrano difficoltà nell’accesso ai mercati esteri. La norma, collocata all’interno della parte dedicata ai rapporti con i Paesi terzi, si inserisce in un quadro che mira a garantire la reciprocità e a vigilare sul rispetto delle regole internazionali, con particolare riguardo alla disciplina del lavoro e alle condizioni di concorrenza nei mercati globali.

Essa prevede un sistema di segnalazione e di comunicazione istituzionale, che vede coinvolti il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e la Cabina di regia per i contratti pubblici, al fine di sollecitare l’intervento della Commissione europea.

Il comma 1 attribuisce un ruolo centrale alla Cabina di regia di cui all’art. 221 del nuovo codice appalti, quale organo di coordinamento e interlocuzione con le istituzioni europee. L’attivazione del meccanismo parte da una segnalazione ministeriale: possono provvedervi tanto il Ministero delle imprese e del made in Italy quanto il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in ragione della loro competenza rispettivamente economico-industriale e diplomatica.

L’oggetto della segnalazione è circoscritto alle “difficoltà di ordine generale, di fatto o di diritto” che le imprese italiane incontrano nell’ottenere appalti di servizi in Paesi terzi. La norma specifica che particolare rilievo assumono i casi in cui tali difficoltà siano correlate alla violazione delle disposizioni internazionali in materia di diritto del lavoro, con riferimento espresso all’allegato XIV della direttiva 2014/25/UE. È un richiamo particolarmente rilevante: si intende evitare che la concorrenza internazionale si svolga in contesti in cui le imprese estere possano trarre vantaggio dal mancato rispetto di standard minimi in materia di lavoro.
La segnalazione non rimane circoscritta in ambito nazionale, ma la Cabina di regia è tenuta a informare la Commissione europea, così da consentire all’Unione di attivare, se del caso, gli strumenti previsti dal diritto comunitario e dagli accordi multilaterali.

Il comma 2 introduce una clausola di salvaguardia, con la quale si precisa che la disciplina interna non incide sugli impegni internazionali assunti nei confronti dei Paesi terzi. Si tratta di un passaggio di garanzia, volto a ribadire la necessità di rispettare le obbligazioni derivanti da trattati multilaterali o bilaterali, in particolare quelli conclusi nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

La norma, quindi, bilancia due esigenze: da un lato, quella di tutela delle imprese italiane ed europee nell’accesso agli appalti internazionali, soprattutto in relazione alla correttezza delle condizioni di lavoro; dall’altro, il rispetto delle regole del commercio internazionale, che impongono agli Stati membri di non introdurre restrizioni arbitrarie o discriminatorie nei confronti dei partner con cui sono stati conclusi accordi vincolanti.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

171 
Il presente articolo, che riprende il contenuto dell’articolo 138 del D.Lgs. 50 del 2016, recepisce l’articolo 86 della Direttiva 2014/25/UE, regolamentando i flussi informativi dello Stato italiano nei confronti della Commissione Europea.

L’articolo in esame, in particolare, attribuisce alla Cabina di Regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 221 del codice l’obbligo di informare la Commissione Europea - su segnalazione del Ministero dello Sviluppo Economico o del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - di tutte le eventuali difficoltà incontrate dalle imprese italiane nell’ottenere l’aggiudicazione di appalti in Paesi terzi, con particolare riferimento all’inosservanza della convenzioni internazionali di diritto del lavoro indicate in apposito allegato al codice.

Il comma 2 recepisce, al livello nazionale, l’obbligo dello Stato italiano di rispettare gli impegni assunti con i Paesi terzi in materia di appalti pubblici, convenuti nel quadro dell’Organizzazione Mondiale del Commercio.

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