L’articolo 171 introduce un meccanismo di tutela a favore delle
imprese italiane che incontrano difficoltà nell’accesso ai mercati esteri. La norma, collocata all’interno della parte dedicata ai rapporti con i Paesi terzi, si inserisce in un quadro che mira a garantire la
reciprocità e a vigilare sul rispetto delle regole internazionali, con particolare riguardo alla disciplina del lavoro e alle condizioni di
concorrenza nei mercati globali.
Essa prevede un sistema di segnalazione e di comunicazione istituzionale, che vede coinvolti il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e la Cabina di regia per i contratti pubblici, al fine di sollecitare l’intervento della Commissione europea.
Il
comma 1 attribuisce un ruolo centrale alla
Cabina di regia di cui all’
art. 221 del nuovo codice appalti, quale organo di coordinamento e interlocuzione con le istituzioni europee. L’attivazione del meccanismo parte da una
segnalazione ministeriale: possono provvedervi tanto il Ministero delle imprese e del made in Italy quanto il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in ragione della loro competenza rispettivamente economico-industriale e diplomatica.
L’oggetto della segnalazione è circoscritto alle “
difficoltà di ordine generale, di fatto o di diritto” che le imprese italiane incontrano nell’ottenere appalti di servizi in Paesi terzi. La norma specifica che particolare rilievo assumono i casi in cui tali difficoltà siano correlate alla
violazione delle disposizioni internazionali in materia di diritto del lavoro, con riferimento espresso all’allegato XIV della direttiva 2014/25/UE. È un richiamo particolarmente rilevante: si intende evitare che la concorrenza internazionale si svolga in contesti in cui le imprese estere possano trarre vantaggio dal mancato rispetto di standard minimi in materia di lavoro.
La segnalazione non rimane circoscritta in ambito nazionale, ma la Cabina di regia è tenuta a
informare la Commissione europea, così da consentire all’Unione di attivare, se del caso, gli strumenti previsti dal diritto comunitario e dagli accordi multilaterali.
Il
comma 2 introduce una clausola di salvaguardia, con la quale si precisa che la disciplina interna non incide sugli
impegni internazionali assunti nei confronti dei Paesi terzi. Si tratta di un passaggio di garanzia, volto a ribadire la necessità di rispettare le obbligazioni derivanti da trattati multilaterali o bilaterali, in particolare quelli conclusi nell’ambito dell’
Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
La norma, quindi, bilancia due esigenze: da un lato, quella di tutela delle imprese italiane ed europee nell’accesso agli appalti internazionali, soprattutto in relazione alla correttezza delle condizioni di lavoro; dall’altro, il rispetto delle regole del commercio internazionale, che impongono agli Stati membri di non introdurre restrizioni arbitrarie o discriminatorie nei confronti dei partner con cui sono stati conclusi accordi vincolanti.