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Articolo 221 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Indirizzo, coordinamento e monitoraggio presso la Cabina di regia. Governance dei servizi

Dispositivo dell'art. 221 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. La Cabina di regia per il codice dei contratti pubblici è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. La sua composizione e le modalità di funzionamento sono disciplinate dall'allegato V.3(2).

2. La Cabina di regia è la sede istituzionale per il coordinamento nell’attuazione del codice, per l’analisi delle proposte di modifica legislativa e regolamentare, per l’indirizzo delle stazioni appaltanti, per la condivisione delle informazioni e per la diffusione della conoscenza delle migliori e delle peggiori pratiche.

3. Ciascuna amministrazione coinvolta nell'applicazione del codice trae dall'azione della Cabina di regia indicazioni e spunti per la propria attività(1).

4. La Cabina di regia ha tra l’altro il compito di:

  1. a) effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione del codice e sulle difficoltà riscontrate dalle stazioni appaltanti nella fase di applicazione, anche al fine di proporre eventuali soluzioni correttive e di miglioramento;
  2. b) curare, se del caso con apposito piano di azione, la fase di attuazione del presente codice coordinando l’adozione, da parte dei soggetti competenti, di regolamenti attuativi e atti di indirizzo, nonché il loro ulteriore riordino in allegato al codice, anche al fine di assicurarne la tempestività e la coerenza reciproca;
  3. c) esaminare le proposte di modifiche normative nella materia disciplinata dal codice per valutarne l’impatto sulla legislazione vigente e garantire omogeneità e certezza giuridica, supportando la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri nel coordinamento dei vari interventi regolatori nel settore e contribuendo all’effettuazione delle analisi e verifiche di impatto dei relativi provvedimenti;
  4. d) sovrintendere alla digitalizzazione del sistema dei contratti pubblici, fermo restando l’esercizio delle funzioni, da parte dell’ANAC, di cui all’articolo 23;
  5. e) promuovere accordi, protocolli di intesa, convenzioni, anche con associazioni private per agevolare la bancabilità delle opere pubbliche;
  6. f) in relazione al partenariato pubblico privato, in coordinamento con il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, promuovere la conoscenza delle nuove procedure e agevolarne l’utilizzo tra i potenziali partecipanti, ivi comprese imprese, banche e altre società finanziarie; favorire il coordinamento e lo scambio di informazioni tra le parti; individuare e divulgare le soluzioni più appropriate a eventuali problemi applicativi e promuovere la raccolta e la diffusione dei dati che confluiscono nella banca dati sul partenariato pubblico privato ai sensi dell’articolo 175, comma 7;
  7. f-bis) in relazione alle procedure di ricostruzione di rilievo nazionale, dettare indicazioni, approvare buone pratiche e promuovere la diffusione dei dati e delle informazioni nell'ambito della Conferenza dei Commissari straordinari alla ricostruzione(3).

5. La Cabina di regia segnala, sulla base delle informazioni ricevute, eventuali specifiche violazioni o problemi sistemici all’ANAC per gli interventi di competenza.

6. Ogni anno la Cabina di regia, anche avvalendosi dell’ANAC, presenta alla Commissione una relazione di controllo contenente, se del caso, informazioni sulle cause più frequenti di non corretta applicazione o di incertezza giuridica, compresi possibili problemi strutturali o ricorrenti nell’applicazione delle norme, sul livello di partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici e sulla prevenzione, l’accertamento e l’adeguata segnalazione di casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarità gravi in materia di appalti e di concessioni.

7. La Cabina di regia è la struttura nazionale di riferimento per la cooperazione con la Commissione europea per l’applicazione della normativa in materia di appalti pubblici e di concessioni e per l’adempimento degli obblighi di assistenza e cooperazione reciproca tra gli Stati membri, onde assicurare lo scambio di informazioni sull’applicazione delle norme contenute nel presente codice e sulla gestione delle relative procedure.

8. Il CIPESS elabora specifiche politiche in materia di servizi e forniture, predisponendo un piano nazionale dei servizi strategici per il Paese, ad alto contenuto di innovazione e di investimento in tecnologia, anche attraverso consultazioni periodiche degli operatori economici.

9. Il piano nazionale dei servizi deve indicare anche le modalità di attuazione delle previsioni ivi contenute, e include l’attuazione di progetti specifici, anche attraverso affidamento degli stessi a centrali di committenza.

Note

(1) Il comma 3 è stato modificato dall'art. 66, comma 1 del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209.
(2) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 72, comma 2, lettera mm) del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209.
(3) La lettera f-bis) del comma 4 è stata introdotta dall'art. 7, comma 3 della L. 18 marzo 2025, n. 40.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

221 
Per quanto riguarda la cabina di regia, il testo della disposizione ha subito modifiche rilevanti rispetto all’art. 212 del d.lgs. n. 50 del 2016, finalizzate al potenziamento della struttura.

Il comma 1 richiama in apertura l’allegato V.3 – sul quale v. infra - che a regime ha natura regolamentare e che è deputato a disciplinare la composizione e le modalità di funzionamento della suddetta cabina.

Il comma 2 conferma le funzioni e finalità della struttura, mantenendo l’impostazione generale già seguita dal previgente assetto, che incardina la “policy” nazionale in materia di appalti pubblici e concessioni sulle tre istituzioni del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sull’ANAC e sulla Cabina di Regia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nell’ambito di questo assetto, in base al comma 7 a quest’ultima compete il ruolo di struttura nazionale di riferimento per la cooperazione con la Commissione europea, per quanto riguarda l’applicazione della normativa settoriale e l’adempimento degli obblighi di assistenza e di cooperazione reciproca tra gli Stati membri. La Cabina di Regia svolge altresì, ai sensi del comma 4, lettera d), il compito di sovrintendere alla digitalizzazione del sistema dei contratti pubblici (ferme le funzioni dell’ANAC).

I commi 3, 4, 8 e 9 contengono significative innovazioni

In particolare, il comma 3 prevede l’istituzione da parte della Cabina di Regia, per i primi due semestri dalla data di acquisto dell’efficacia del codice, di una struttura denominata “sportello unico di supporto tecnico” (cd. help desk) deputata ad effettuare un’attività di monitoraggio dell’attuazione delle misure contenute nel codice, sostenendone l’attuazione e individuandone eventuali criticità.

Il comma 4, oltre al ruolo affidato alla Cabina di Regia alla lettera d), affida ad essa alla lettera b) il compito di curare la fase di attuazione del codice e di coordinare l’adozione, da parte dei soggetti competenti, dei regolamenti attuativi e degli atti di indirizzo, nonché il loro riordino in allegato al codice, anche per garantirne tempestività e coerenza reciproca. La lettera c), in aggiunta al compito di esaminare le proposte di modifiche normative nella materia disciplinata dal codice, demanda poi alla struttura di contribuire all’effettuazione delle analisi e verifiche di impatto dei provvedimenti adottati.

I commi 8 e 9, dal canto loro, sono dedicati specificamente alla governance dei servizi, disciplinando le funzioni del CIPES in materia di predisposizione del piano nazionale dei servizi strategici del Paese e i contenuti del piano stesso.

A questo proposito si osserva che i contratti pubblici di servizi, pur costituendo la parte preponderante dei contratti pubblici, in quanto superano i contratti di lavori in termini di numero di procedure e volume di affidamenti (circa 59,4 miliardi di euro per i servizi a fronte di 23,1 miliardi per i lavori), non hanno ricevuto finora un’attenzione adeguata, né sul piano normativo, essendo stato scritto il Codice dei contratti pubblici avendo a modello gli appalti/concessioni di lavori, sia sul piano delle politiche pubbliche: ciò, pur a fronte della rilevanza strategica dell’industria dei servizi per l’economia nazionale e per lo sviluppo del Paese, sia perché in grado di produrre innovazione e qualità, sia per l’entità e il numero delle imprese attive del personale addetto. Questo settore dei contratti pubblici deve dunque avere nelle politiche di Governo uno spazio adeguato alla sua importanza, con una rappresentanza stabile nel CIPE, utile per la elaborazione dei piani nazionali strategici per i servizi: a tal fine la modifica normativa qui proposta mira a dare visibilità e attenzione al settore, con una politica nazionale che permetta una definizione degli obiettivi, individuando un piano nazionale di contratti pubblici di servizi strategici e una governance che preveda un referente di Governo dedicato ai servizi: ciò, per creare un luogo di confronto stabile tra gli operatori, il decisore politico, le centrali di committenza e l’ANAC, e contribuire alla definizione ed al coordinamento delle politiche di settore.

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