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Articolo 178 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Durata della concessione

Dispositivo dell'art. 178 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. La durata delle concessioni è limitata ed è determinata dall’ente concedente in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario.

2. Per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della concessione non supera il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell’esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici assunti dal concessionario per rispondere alle esigenze riguardanti, ad esempio, la qualità o il prezzo per gli utenti ovvero il perseguimento di elevati standard di sostenibilità ambientale.

3. Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione.

4. La durata massima della concessione deve essere indicata nei documenti di gara, a meno che essa non sia utilizzata come criterio di aggiudicazione del contratto.

5. La durata dei contratti di concessione non è prorogabile, salvo per la revisione di cui all’articolo 192, comma 1. I contratti aggiudicati senza gara di cui all’articolo 186, comma 2, non sono in nessun caso prorogabili. Al termine della concessione, per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure di selezione del concessionario, la gestione delle tratte autostradali è affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, in relazione alla specificità della tratta autostradale, per garantire adeguati standard di sicurezza e viabilità, valuta il modello più idoneo della gestione transitoria anche in relazione alle condizioni economiche.

Spiegazione dell'art. 178 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

L’articolo 178 disciplina la durata delle concessioni, fissando i principi che regolano la determinazione temporale di tali rapporti. Il legislatore, nel recepire le direttive europee, pone al centro l’esigenza di limitare la durata contrattuale per evitare la cristallizzazione di posizioni di privilegio e garantire l’accesso concorrenziale al mercato. La durata, pertanto, deve essere strettamente correlata all’oggetto della concessione e, nelle ipotesi di contratti pluriennali, al tempo necessario per consentire al concessionario il recupero degli investimenti e un’adeguata remunerazione del capitale. Viene inoltre previsto che i documenti di gara chiariscano il termine massimo della concessione, con regole specifiche in caso di utilizzo della durata come criterio di aggiudicazione. Particolare attenzione è riservata alle proroghe, ammesse solo in circostanze tassativamente definite, e alle concessioni autostradali, per le quali è stabilito un regime transitorio gestito direttamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 1 stabilisce che la durata delle concessioni deve essere limitata e determinata dall’ente concedente in funzione dei lavori o dei servizi richiesti. Si ribadisce così che la concessione non può essere concepita come un rapporto indefinito o tendenzialmente perpetuo, ma deve avere una durata congrua e proporzionata, che rifletta le caratteristiche dell’intervento e il livello degli investimenti richiesti. La scelta della durata rientra, dunque, in una valutazione discrezionale dell’amministrazione, che deve tuttavia rispettare criteri di ragionevolezza e proporzionalità.

Il comma 2 introduce una regola specifica per le concessioni di durata superiore a 5 anni. In tali casi, la durata massima non può eccedere il tempo ragionevolmente necessario affinché il concessionario recuperi gli investimenti sostenuti e ottenga un ritorno sul capitale investito. Il legislatore non si limita a un riferimento generico, ma include tra gli elementi da considerare gli investimenti richiesti per perseguire specifici obiettivi contrattuali, quali la qualità del servizio, il contenimento dei prezzi per gli utenti o l’adozione di standard elevati di sostenibilità ambientale.

Il comma 3 chiarisce che, nel calcolo della durata della concessione, devono essere considerati non solo gli investimenti iniziali, ma anche quelli che il concessionario realizza in corso di rapporto. Questa precisazione ha una valenza significativa, poiché riconosce che la concessione non è un rapporto statico: nel tempo possono essere richiesti nuovi adeguamenti, migliorie o interventi aggiuntivi che comportano ulteriori costi.

Il comma 4 impone che la durata massima della concessione sia indicata nei documenti di gara, salvo che la durata stessa costituisca criterio di aggiudicazione. In quest’ultima ipotesi, infatti, la competizione tra i concorrenti avviene proprio sulla base della proposta di durata, entro limiti ragionevoli fissati dalla stazione appaltante.

Il comma 5 introduce il principio di non prorogabilità delle concessioni. Esse non possono essere estese oltre il termine originariamente stabilito, salvo l’ipotesi eccezionale della revisione prevista dall’art. 192 del nuovo codice appalti, comma 1, che disciplina i casi di modifica dei contratti in corso di esecuzione. Una deroga assoluta è invece prevista per i contratti aggiudicati senza gara ai sensi dell’art. 186 del nuovo codice appalti, comma 2, che non possono in nessun caso essere prorogati.

Sempre al comma 5, la norma affronta un caso specifico relativo alle concessioni autostradali. Alla scadenza del contratto, nelle more della selezione del nuovo concessionario, la gestione transitoria delle tratte viene affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Quest’ultimo ha il compito di individuare il modello di gestione più idoneo, anche tenendo conto delle condizioni economiche e delle peculiarità della singola tratta, al fine di garantire standard adeguati di sicurezza e di viabilità.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

178 
Il comma 1 stabilisce che la durata delle concessioni è limitata ed è determinata dall’ente concedente in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario.

Il comma 2 stabilisce che, per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della concessione non supera il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell’esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici assunti dal concessionario per rispondere alle esigenze riguardanti, ad esempio, la qualità o il prezzo per gli utenti ovvero il perseguimento di elevati standard di sostenibilità ambientale.

L’effettività della traslazione del rischio trova dunque riscontro nella disciplina della durata delle concessioni. Durate temporali sovradimensionate possono infatti generare benefici impropri per il concessionario, oltre che limitare la contendibilità dei servizi.

Ai sensi del comma 3, gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione.

Ai sensi del comma 4, la durata massima della concessione deve essere indicata nei documenti di gara, a meno che essa non sia utilizzata come criterio di aggiudicazione del contratto.

Il comma 5, in puntuale attuazione di uno specifico criterio di delega, puntualizza che la durata dei contratti di concessione non è prorogabile, salvo per la revisione di cui all’art. 192. I contratti aggiudicati senza gara di cui all’art. 186, comma 2, non sono in nessun caso prorogabili.

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