Il
comma 1 tratta del
Fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE), strumento cardine in tema di digitalizzazione delle gare. Questo strumento è funzionale alla
verifica automatizzata dell’assenza delle cause di esclusione previste all’
art. 94 del nuovo codice appalti e all’
art. 95 del nuovo codice appalti, nonché dei requisiti generali e speciali previsti dall’
art. 100 del nuovo codice appalti e dall’
art. 103 del nuovo codice appalti.
Il FVOE è obbligatorio per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal Codice, a partire da un
importo di euro 40.000, anche nel caso di affidamenti diretti. I dati e documenti caricati vengono aggiornati automaticamente tramite interoperabilità e sono riutilizzabili in tutte le gare cui l’operatore partecipa, nei limiti di validità temporale.
Il FVOE consente alle stazioni appaltanti di acquisire la
documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti generali, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari e agli operatori economici di inserire autonomamente la documentazione a loro inerente.
Disciplinato dalla delibera ANAC n. 262/2023, il FVOE rappresenta un archivio digitale unificato, sostitutivo del precedente sistema AVCPass e integrato con l’infrastruttura della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).
Il FVOE non è utilizzabile per la
verifica degli elementi dell’offerta tecnica, che rimangono esclusi dalla consultazione delle banche dati. È invece impiegato esclusivamente per la verifica dei requisiti soggettivi e documentali dei partecipanti e dei soggetti ausiliari o subappaltatori, durante l’intera fase di gara e in fase esecutiva.
Il FVOE permette agli operatori di creare un
archivio digitale aggiornato, semplificando la partecipazione a più procedure. La verifica digitale dei requisiti è garantita da documentazione acquisita automaticamente da
fonti certificate, tra cui: visura camerale, anagrafe delle sanzioni, certificato di regolarità contributiva (DURC), certificazione antimafia e comunicazioni di regolarità fiscale.
Le stazioni appaltanti possono:
-
accertare l’assenza delle cause di esclusione e la sussistenza dei requisiti speciali;
-
controllare il mantenimento dei requisiti in fase di esecuzione del contratto;
-
acquisire certificazioni da enti terzi attraverso l’interoperabilità;
-
riutilizzare documenti e verifiche già eseguite in precedenti gare, nei limiti di validità temporale.
Le funzioni di interoperabilità includono anche l’inserimento diretto, da parte degli operatori economici, dei documenti a carico proprio.
Il FVOE permette la verifica dei requisiti speciali di cui all’articolo 100, commi 1, 3, 4 e 11, come l’idoneità professionale, la capacità tecnico-economica e l’iscrizione nei registri camerali. La documentazione disponibile comprende:
-
visura camerale (Unioncamere);
-
certificato penale e anagrafe delle sanzioni (Ministero della Giustizia);
-
DURC;
-
comunicazione di regolarità fiscale (Agenzia delle Entrate);
-
comunicazione antimafia (Ministero dell’Interno).
In caso di falsa dichiarazione o documentazione, l’ANAC può disporre, ai sensi dell’
art. 96 del nuovo codice appalti, comma 15, l’iscrizione nel casellario informatico con esclusione dalle gare fino a due anni (
art. 94 del nuovo codice appalti, comma 5, lettera e)).
Oltre a quanto previsto dall’
art. 23 del nuovo codice appalti, la violazione degli obblighi relativi al FVOE da parte di stazioni appaltanti o enti concedenti può generare responsabilità civile per danno da affidamento. A ciò si aggiunge la previsione di una sanzione amministrativa, da 500 a 5.000 euro, in caso di omessa produzione della documentazione richiesta (
art. 222 del nuovo codice appalti, comma 13).
Il
comma 2 disciplina le modalità di utilizzo del fascicolo virtuale nelle procedure di affidamento, stabilendo che i dati e i documenti contenuti siano riutilizzabili in
tutte le gare cui l’operatore partecipa, entro i termini di validità dei singoli documenti. Il sistema aggiorna automaticamente le informazioni tramite interoperabilità con le banche dati degli enti certificatori, secondo il modello del "
once only": i dati sono forniti una sola volta e vengono poi elaborati in via automatica. Ne deriva una significativa riduzione degli oneri amministrativi per gli operatori e una maggiore rapidità nell’istruttoria delle stazioni appaltanti.
Il
comma 3 pone in capo alle amministrazioni titolari delle banche dati (come Agenzia delle entrate, INPS, Camere di commercio, casellari giudiziari) l’obbligo di garantire, attraverso la
piattaforma nazionale di interoperabilità (art. 50 ter del codice amm.ne digitale), l’accesso in tempo reale ai dati e alle certificazioni richieste per le verifiche ai sensi degli articoli 94 e 95. L’accesso deve avvenire in tempo reale e non può essere limitato da regolamenti interni delle singole banche dati. In tal modo si assicura la piena attuazione del principio di interoperabilità sancito dal Codice.
La mancata attivazione di tale interoperabilità comporta
una violazione sanzionabile ai sensi dell’
art. 23 del nuovo codice appalti, comma 8. Inoltre, l’ANAC garantisce la consultazione del fascicolo, nei limiti di competenza,
a stazioni appaltanti, operatori economici e organismi di attestazione. È prevista la possibilità per l’ANAC di creare
elenchi di operatori già verificati, semplificando così l’utilizzo di accertamenti pregressi in successive procedure di affidamento.
Il
comma 4 affida all’ANAC, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con l’AGID, il compito di individuare, tramite apposito provvedimento da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del codice, le categorie di dati da inserire nel fascicolo virtuale. Questi dati devono riguardare sia la partecipazione alle gare che i loro esiti e la verifica degli stessi attraverso la Banca dati diventa obbligatoria, rendendo il fascicolo uno strumento operativo imprescindibile nel ciclo di affidamento.