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Articolo 103 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Requisiti di partecipazione a procedure di lavori di rilevante importo

Dispositivo dell'art. 103 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ad euro 20.658.000, oltre ai requisiti di cui all'articolo 100, la stazione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi:

  1. a) per verificare la capacità economico-finanziaria dell'operatore economico: in tal caso quest'ultimo fornisce i parametri economico-finanziari significativi richiesti, certificati da società di revisione ovvero da altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco l'esposizione finanziaria dell'operatore economico al momento in cui partecipa a una gara di appalto(1);
  2. b) per verificare la capacità professionale per gli appalti per i quali è richiesta la classifica illimitata; in tal caso l’operatore economico fornisce prova di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente a quelli posti in appalto opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori; tale requisito si applica solo agli appalti di lavori di importo pari o superiore a 100 milioni di euro.

Note

(1) Il D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 ha disposto (con l'art. 33, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 103, comma 1, alinea; (con l'art. 33, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 103, comma 1, lettera a).

Spiegazione dell'art. 103 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

L’articolo 103 disciplina la possibilità, per le stazioni appaltanti, di imporre requisiti ulteriori rispetto a quelli ordinari per la partecipazione alle gare di lavori pubblici di importo particolarmente elevato. La disposizione mira a garantire che, per opere di grande complessità tecnica e rilevante impegno economico, vengano coinvolti soggetti dotati di adeguata solidità finanziaria e comprovata esperienza professionale.
Il legislatore individua due tipologie di requisiti aggiuntivi: quelli volti a verificare la capacità economico-finanziaria e quelli finalizzati a valutare la capacità professionale.

Il comma 1 dispone che per gli appalti di lavori di importo pari o superiore a 20.658.000 euro, oltre ai requisiti generali già previsti dall’art. 100 del nuovo codice appalti (che stabilisce i criteri di capacità economica, finanziaria e tecnica), la stazione appaltante può – e quindi non deve necessariamente – richiedere requisiti supplementari.

La norma distingue due ipotesi:
  • lettera a): requisiti aggiuntivi di capacità economico-finanziaria. La stazione appaltante può chiedere all’operatore parametri economico-finanziari significativi, certificati da società di revisione o da altri soggetti preposti, in aggiunta alle valutazioni tecniche dell’organismo di certificazione. Tali parametri devono evidenziare in maniera inequivoca la situazione finanziaria dell’operatore al momento della partecipazione alla gara;
  • lettera b): requisiti aggiuntivi di capacità professionale. Questa previsione riguarda esclusivamente appalti che richiedono la classifica illimitata (ossia la più alta qualifica SOA) e solo quando l’importo dei lavori sia pari o superiore a 100 milioni di euro. L’operatore deve dimostrare di avere già eseguito lavori di entità e tipologia analoghe a quelle oggetto dell’appalto, all’interno della categoria prevalente e tali esecuzioni devono essere opportunamente certificate dalle stazioni appaltanti tramite i certificati di esecuzione lavori.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

103 
La previsione dell’art. 103 si correla al contenuto dell’art. 100 che rimanda ad un regolamento per la disciplina del sistema di qualificazione e dell’iscrizione all’elenco ufficiale dei prestatori dei servizi e dei fornitori; si è pertanto previsto, in considerazione dell’abrogazione dell’attuale art. 84 del decreto legislativo n. 50 del 2016, di conservare il settimo comma (che è trasfuso appunto nell’art. 103), reputando opportuno consentire alle stazioni appaltanti di richiedere ulteriori requisiti di partecipazione nel caso di appalti di ingente valore economico (superiore ai 20 mln. di euro).

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