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Volo in overbooking, ti spetta un risarcimento fino a 600 euro e il rimborso del biglietto: ecco come richiederlo

Volo in overbooking, ti spetta un risarcimento fino a 600 euro e il rimborso del biglietto: ecco come richiederlo
Vediamo quali sono i diritti del viaggiatore e le soluzioni possibili in caso di overbooking
La stagione estiva è alle porte e gli aeroporti sono già gremiti di viaggiatori, pronti a imbarcarsi sull’aereo per raggiungere la meta designata per le proprie vacanze.

C’è, però, un fattore che può mettere a rischio un viaggio quando si decide di utilizzare l’aereo come mezzo di trasporto.
Stiamo parlando dell’overbooking, ovvero quella prassi per cui alcune compagnie aeree – normalmente le compagnie low-cost – vendono più biglietti dei posti effettivamente disponibili. Ciò comporta il rischio che tutti i passeggeri si presentino effettivamente il giorno della partenza, con la conseguenza che alcuni di loro potrebbero essere costretti a cambiare volo, ritardando il proprio viaggio.

L'ultimo episodio riguarda un passeggero del volo Ryanair da Bergamo a Palma di Maiorca, che è andato in overbooking a causa di un problema tecnico durante l'acquisto del biglietto online, non rilevato al momento del check-in al gate.
Per evitare ritardi nel volo, la compagnia ha offerto ad uno dei passeggeri un risarcimento di 250 euro e un volo gratuito. In cambio, lo sfortunato viaggiatore ha accettato di scendere dall'aereo. Il caso è sicuramente particolare, dal momento che tali problematiche di solito si verificano durante la fase di check-in e non quando, invece, i passeggeri sono già a bordo del velivolo. Purtroppo, però, soprattutto durante la stagione estiva, il fenomeno dell'overbooking è piuttosto comune. Questo accade perché le compagnie aeree vendono più biglietti rispetto ai posti disponibili, confidando in un certo numero di assenze per massimizzare i profitti.
Di solito, infatti, l'overbooking viene rilevato già al momento del check-in. In questa fase, alcuni passeggeri vengono invitati a rinunciare volontariamente al volo in cambio di un compenso, posticipando però la partenza mediante ricollocamento su un altro volo.

In ogni caso, le normative comunitarie, che si applicano anche alle compagnie low-cost, prevedono una serie di diritti a favore dei passeggeri ai quali viene negato l'imbarco, sebbene siano in possesso di una prenotazione confermata, di un biglietto valido (anche se ottenuto gratuitamente tramite programmi Frequent Flyer) e di documenti in regola e si presentino al gate entro il termine indicato.
Queste normative si applicano ai voli in partenza da aeroporti comunitari (inclusi quelli di Norvegia, Islanda e Svizzera) e ai voli da aeroporti non comunitari verso aeroporti comunitari, purché operati da compagnie aeree comunitarie, a meno che non siano già stati forniti altri benefici previsti dalla normativa locale. Tuttavia, non si applicano ai voli da Paesi non comunitari verso l'UE operati da compagnie non comunitarie.

Cosa accade però se, in caso di overbooking, nessuno si presti volontario?
Ebbene, come accaduto nel caso del volo Ryanair, l'art. 4 del Regolamento comunitario 261/04 prevede che il passeggero a cui sia stato negato l'imbarco ha diritto a un rimborso, che varia a seconda della tipologia di tratta (intra o extra-comunitaria) e della distanza del volo calcolata in km. Per i voli all'interno dell'UE con distanze fino a 1.500 km, la compensazione è di 250 euro, che aumenta a 400 euro per tratte più lunghe. Nei voli extra-comunitari, la compensazione può arrivare a 600 euro per voli superiori a 3.500 km.
Il passeggero, oltre alla compensazione, ha la possibilità di scegliere tra tre opzioni:
  • il rimborso del biglietto per la parte di viaggio non effettuata;
  • l'imbarco su un volo alternativo il prima possibile;
  • l'imbarco su un volo successivo, se più conveniente.
Se accetta di viaggiare in una classe inferiore, la compagnia deve rimborsare dal 30 al 75% del prezzo del biglietto, a seconda della distanza del volo.

Le compagnie forniscono i moduli per i rimborsi. In caso di mancata risposta nel termine di sei settimane, il viaggiatore potrà presentare un reclamo all'ENAC entro 26 mesi dalla data del volo.
In aggiunta, la compagnia deve fornire assistenza ai viaggiatori che abbiano subito l’overbooking. In particolare, gli stessi avranno diritto ad usufruire di pasti e bevande, in proporzione all'attesa, sistemazione in un albergo (quando ad esempio il volo parta il giorno successivo), trasferimenti da e verso l'aeroporto e, infine, due chiamate telefoniche o messaggi. Tuttavia, nell'era dei cellulari, quest'ultimo beneficio è ormai considerato meno rilevante.


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