Nel Caso esaminato dalla Cassazione, due condomini avevano proposto opposizione ad un decreto ingiuntivo, con il quale il giudice di pace aveva intimato loro il pagamento di una determinata somma a titolo di spese condominiali, sulla base del verbale dell’assemblea di condominio che aveva approvato il bilancio consuntivo del condominio medesimo.
Nello specifico, i condomini lamentavano che il decreto ingiuntivo non avrebbe potuto essere richiesto e ottenuto, in quanto non preceduto dall’invio di una diffida da parte dell’amministratore, la quale, a dire dei condomini, era prevista come obbligatoria dal regolamento di condominio.
Il giudice di pace, tuttavia, rigettava l’opposizione proposta, osservando che il decreto ingiuntivo era stato legittimamente ottenuto in base ad una idonea prova scritta e che la citata disposizione del regolamento di condominio poteva essere considerata una condizione necessaria per la richiesta di ingiunzione.
Ritenendo la pronuncia ingiusta, i condomini proponevano ricorso per Cassazione, il quale veniva, però rigettato.
I condomini, in particolare, lamentavano l’erronea interpretazione, da parte del giudice di pace, della disposizione del regolamento condominiale che obbligava l’amministratore all’osservanza del regolamento di condominio e, quindi, della disposizione che prevedeva la messa in mora dei condomini in ritardo nei pagamenti.
Secondo i condomini, peraltro, “era prassi e regola del condominio che l’amministratore mettesse in mora i condomini prima di procedere con decreto ingiuntivo”.
Rilevavano i condomini, inoltre, con il secondo motivo di ricorso, la violazione da parte del giudice degli artt. 1130, 1322, 1175 e 1375 codice civile, in relazione alla norma del regolamento di condominio che obbligava l’amministratore a inviare, a mezzo raccomandata, la copia del verbale dell’assemblea.
La Corte di Cassazione riteneva tale motivo di ricorso manifestamente infondato, in quanto nella norma regolamentare citata non era previsto alcun divieto per l’amministratore di richiedere un decreto ingiuntivo senza la preventiva diffida.
Osservava la Cassazione, in particolare, che la norma del regolamento si limitava a “fissare una regola di condotta dalla cui violazione potrebbe, in ipotesi, discendere una responsabilità da inesatto adempimento del mandato, ma non la preclusione processuale invocata”.
Secondo la Corte, poi, “l’inosservanza delle regole o delle prassi invocate non precludeva (…), il ricorso alla procedura monitoria”.
Quanto al secondo motivo di ricorso, il medesimo, secondo la Corte, appariva addirittura inammissibile, in quanto “introduce una censura, relativa all’inadempimento dell’obbligo dell’amministratore di trasmettere copia del verbale dell’assemblea condominiale, per nulla conferente rispetto alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo nella quale occorreva stabilire unicamente se le somme di cui al preventivo e consuntivo approvati fossero o meno dovute, nè risulta che nel giudizio di merito siano state sollevate specifiche contestazioni del debito”.
In sostanza, dunque, anche se il regolamento di condominio prevede che l’amministratore, prima di richiedere un decreto ingiuntivo per il mancato pagamento delle spese condominiali, debba inviare ai condomini morosi una specifica diffida, deve ritenersi legittimo il decreto ingiuntivo che non sia stato preceduto dalla diffida medesima.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dai condomini, condannando i medesimi al pagamento delle spese processuali.