Per questo è importante sapere se - e in che misura - tali spese condominiali possono essere detratte dalle tasse.
Ma andiamo con ordine.
Quali sono le spese condominiali che possono essere detratte dalle tasse?
Normalmente si ritiene che le sole spese condominiali c.d. “straordinarie” siano detraibili dalle tasse.
Nel novero delle spese condominiali straordinarie rientrano tutte quelle spese che vengono sostenute in relazione alle parti comuni dell’edificio (come identificate dall’art. 1117 c.c.) da ciascun condomino.
Tali spese possono riguardare, ad esempio, il rifacimento della facciata dell'edificio, interventi di riqualificazione energetica, interventi di ristrutturazione edilizia, impermeabilizzazione di tetti, balconi e di tutte le aree esposte alle intemperie, messa in sicurezza o ristrutturazione completa o parziale di ascensori o scale, interventi di restauro per mantenere il decoro e avere buona cura dello stabile in decadimento, ecc.
Di contro, non si ritengono detraibili le spese condominiali “ordinarie”, ossia tutte quelle spese che vengono sostenute mensilmente per mantenere il condominio in buono stato e funzionale (come, ad es., bollette per l'illuminazione dell'edificio, spese di giardinaggio, spese di portineria, ecc.).
In che misura è possibile detrarre le spese condominiali?
La percentuale di spese che potrà essere portata in detrazione da ciascun condomino può variare di anno in anno, a seconda della normativa vigente al momento della richiesta.
Nella maggior parte dei casi la detrazione delle spese condominiali è pari al 50% (percentuale già di per sé decisamente più alta del 19% che spetta normalmente per le detrazioni Irpef), ma potrebbe arrivare anche a valori ben maggiori, a seconda dei lavori che vengono effettuati e dei bonus che vengono previsti dal Governo.
Basti pensare, ad esempio, che le spese sostenute per gli interventi di adozione di misure antisismiche possono arrivare fino all’85% di detrazione fiscale (misura, questa, che rimane usufruibile fino al 31 dicembre 2024).
Chi può usufruire della detrazione fiscale delle spese condominiali?
L’unico soggetto idoneo a chiedere la detrazione fiscale delle spese condominiali è il proprietario.
Come abbiamo visto, infatti, le sole spese che possono essere portate in detrazione sono quelle “straordinarie” che, per legge, sono unicamente a carico del proprietario.
Come specificato anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate, per gli interventi sulle parti comuni degli edifici residenziali le detrazioni spettano ad ogni singolo condomino/proprietario in base alla quota millesimale di proprietà (o dei diversi criteri applicabili) identificata ai sensi degli artt. 1123 e seguenti c.c.
Di conseguenza, il conduttore che abbia locato l’immobile non potrà detrarre alcuna spesa condominiale, ivi comprese le spese condominiali ordinarie che normalmente rimangono a suo carico.
Resta ferma, però, la possibilità per il conduttore di detrarre dalle tasse l’ammontare del canone di affitto.
Come si effettua la detrazione dalle tasse delle spese condominiali?
Per il condomino che intenda chiedere la detrazione dalle tasse delle spese condominiali sarà sufficiente indicare all’interno del modello 730, al “Quadro E – Oneri e spese”, l’importo complessivo versato.
Anche il professionista titolare di partita IVA potrà chiedere la detrazione delle spese condominiali straordinarie, a condizione che (i) abbia lo studio all’interno dell’appartamento e (ii) rientri nel regime ordinario (non è riconosciuta analoga misura per il regime forfettario).
Tuttavia, affinché il condomino possa procedere alla detrazione delle spese sostenute, sarà comunque necessario che l’Amministratore del condominio abbia inviato all’Agenzia delle Entrate la comunicazione indicante tutti gli esborsi sostenuti e la data in cui tali pagamenti sono stati eseguiti.