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Sospensione infermieri no-vax: finalmente la parola alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea

Sanità - -
Sospensione infermieri no-vax: finalmente la parola alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea
Disposto dal Giudice del Lavoro di Padova il primo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia sulla legittimità dell’obbligo vaccinale. Chi vincerà?
È noto che, attualmente, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica in corso, per i soggetti esercenti le professioni sanitarie e per gli altri operatori di interesse sanitario che operano in strutture pubbliche e private vige l’obbligo di effettuare la vaccinazione contro il Covid-19. L’art. 4 D.L. n. 44 del 2021, infatti, prevede che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati”.

Le conseguenze normativamente previste dall’art. 4 co. 6, in caso di mancata vaccinazione sono molto gravi. Esse, in particolare, sono l’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’Asl, l’invio di immediata comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’ordine professionale e soprattutto la sospensione dallo svolgimento di ogni prestazione che implichi contatti ravvicinati interpersonali o comporti in qualsiasi modo il rischio di contagio o, addirittura, la sospensione da ogni prestazione con il venir meno del diritto alla retribuzione.

Tanto premesso circa l’attuale quadro legislativo, è opportuno dare notizia di un recente rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea avente ad oggetto la legittimità delle citate disposizioni.
Il caso da cui è originato il rinvio, in particolare, vedeva come protagonista un’infermiera, già in precedenza contagiata e guarita dal virus, sottrattasi all’obbligo vaccinale e per questo sospesa dal suo lavoro in Azienda Ospedaliera senza diritto alla retribuzione, conformemente a quanto normativamente previsto. Avverso tale provvedimento, l’operatrice sanitaria aveva proposto ricorso d’urgenza, chiedendo il ripristino del rapporto di lavoro sospeso e la trasmissione del fascicolo alla Corte di Giustizia. Così investito della questione, il Tribunale patavino – con ordinanza del 7 dicembre 2021 – ha allora optato per la sospensione di ogni decisione in merito al ricorso dell’infermiera, ritenendo che “le autorizzazioni ai vaccini anti Covid sono atti di diritto dell’Unione Europea e come tali valutabili sotto il profilo della loro legittimità soltanto dalla Corte di Giustizia”. Oggetto del rinvio, in particolare, è l’interpretazione dei rapporti tra Legge italiana e Regolamenti europei al fine di vagliare in generale la legittimità dell’obbligo vaccinale per i sanitari e, in particolare, per quegli operatori che hanno già contratto il virus.

Restando in attesa della pronuncia dei Giudici di Lussemburgo, si segnala sin d’ora che un’eventuale sentenza favorevole alla ricorrente segnerebbe un evidente cambio di rotta rispetto alle univoche posizioni della giurisprudenza nazionale, fermamente orientata verso la legittimità dell’obbligo vaccinale per i sanitari (cfr., da ultimo, Cons. St. n. 7045 del 20 ottobre 2021).

Si riportano le testuali conclusioni del provvedimento:
“visti l’art. 267 TFUE e l’art. 19, par. 3, lett. b, TUE,
presenta alla eccellentissima Corte di Giustizia dell’Unione Europea domanda di pronuncia pregiudiziale, chiedendo che risponda ai seguenti quesiti:
1. “Dica la Corte di Giustizia se le autorizzazioni condizionate della Commissione, emesse su parere favorevole dell’EMA, relative ai vaccini oggi in commercio, possano essere considerate ancora valide, ai sensi dell’art. 4 del Reg. n. 507/2006, alla luce del fatto che, in più Stati membri (ad esempio in Italia, approvazione AIFA del protocollo di cura con anticorpi monoclonali e/o antivirali), sono state approvare cure alternative al COVID SARS 2 efficaci e in thesi meno pericolose per la salute della persona, e ciò anche alla luce degli artt. 3 e 35 della Carta di Nizza”;
2. “Dica la Corte di Giustizia se, nel caso di sanitari per i quali la legge dello Stato membro abbia imposto il vaccino obbligatorio, i vaccini approvati dalla Commissione in forma condizionata ai sensi e agli effetti del Regolamento n. 507/2006, possano essere utilizzati al fine della vaccinazione obbligatoria anche qualora i sanitari in parola siano già stati contagiati e quindi abbiano già raggiunto una immunizzazione naturale e possano quindi chiedere una deroga dall’obbligo”;
3. “Dica la Corte di Giustizia se, nel caso di sanitari per i quali la legge dello Stato membro abbia imposto il vaccino obbligatorio, i vaccini approvati dalla Commissione in forma condizionata ai sensi e agli effetti del Regolamento n. 507/2006, possano essere utilizzati al fine della vaccinazione obbligatoria senza procedimentalizzazione alcuna con finalità cautelativa o se, in considerazione della condizionalità dell’autorizzazione, i sanitari medesimi possano opporsi all’inoculazione, quanto meno fintantoché l’autorità sanitaria deputata abbia escluso in concreto, e con ragionevole sicurezza, da un lato, che non vi siano controindicazioni in tal senso, dall’altro, che i benefici che ne derivano siano superiori a quelli derivanti da altri farmaci oggi a disposizione. Chiarisca la Corte se in tal caso, le autorità sanitarie deputate debbano procedere nel rispetto dell’art. 41 della Carta di Nizza”;
4. “Dica la Corte di giustizia se, nel caso del vaccino autorizzato dalla Commissione in forma condizionata, l’eventuale non assoggettamento al medesimo da parte del personale medico sanitario nei cui confronti la legge dello Stato impone obbligatoriamente il vaccino, possa comportare automaticamente la sospensione dal posto di lavoro senza retribuzione o se si debba prevedere una gradualità delle misure sanzionatorie in ossequio al principio fondamentale di proporzionalità”;
5. “Dica la Corte di Giustizia se laddove il diritto nazionale consenta forme di dépeçage, la verifica della possibilità di utilizzazione in forma alternativa del lavoratore, debba avvenire nel rispetto del contraddittorio ai sensi e agli effetti dell’art. 41 della Carta di Nizza, con conseguente diritto al risarcimento del danno nel caso in cui ciò non sia avvenuto”;
6. “Dica la Corte se sia compatibile con il Regolamento n. 953 del 2021 e i principi di proporzionalità e di non discriminazione ivi contenuti, la disciplina di uno Stato membro che imponga obbligatoriamente il vaccino anti-Covid - autorizzato in via condizionata dalla Commissione - a tutto il personale sanitario anche se proveniente da altro Stato membro e sia presente in Italia ai fini dell’esercizio della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento”;
7. “Dica la Corte se sia compatibile con il Regolamento n. 953 del 2021 e i principi di proporzionalità e di non discriminazione ivi contenuti, la disciplina di uno Stato membro che imponga obbligatoriamente il vaccino anti-Covid - autorizzato in via condizionata dalla Commissione - a tutto il personale sanitario anche se proveniente da altro Stato membro e sia presente in Italia ai fini dell’esercizio della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento”.


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