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Sinistro stradale in occasione di una forte nevicata: non sempre il Comune è responsabile

Sinistro stradale in occasione di una forte nevicata: non sempre il Comune è responsabile
Deve valutarsi anche il comportamento avventato del danneggiato, che si sia messo alla guida nonostante le avverse condizioni meteorologiche.
Se, in occasione di una forte nevicata, il Comune non pulisce bene le strade e noi subiamo un sinistro stradale, possiamo chiedere il risarcimento dei danni al Comune stesso?

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13148 del 25 maggio 2017, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, il Tribunale di Arezzo aveva confermato la sentenza con cui il Giudice di Pace della medesima città aveva rigettato la domanda di risarcimento avanzata da un soggetto nei confronti del Comune, a seguito dei danni subiti in occasione di un sinistro stradale causato dal fatto che il Comune non aveva adottato le misure idonee a far fronte ad una forte nevicata che si era verificata il giorno dell’incidente stesso.

Secondo il Tribunale, in particolare, l’ente proprietario di una strada non poteva essere sempre considerato responsabile dei danni causati dalla cattiva manutenzione della strada stessa, essendo necessario che il Comune sia qualificabile effettivamente quale “custode” della strada, ai sensi dell’art. 2051 c.c., e che la strada sia soggetta al pubblico transito.

Il Tribunale, inoltre, aveva evidenziato che doveva accertarsi se, a fronte dell’obbligo del Comune di provvedere alla manutenzione delle strade, non sussistesse, nel caso di specie, un comportamento del danneggiato che avesse inciso nella causazione del danno.

In proposito, infatti, il Tribunale osservava che il lavoratore, viste le eccezionali condizioni metereologiche, avrebbe potuto rinunciare ad un giorno di lavoro e, in tal modo, non avrebbe corso il pericolo di subire incidenti.

Secondo il Giudice, infatti, “in previsione di una nevicata forte”, il rischio di gravi problemi alla viabilità era “talmente alto e tanto facilmente prevedibile che solo motivazioni più pressanti (ad es. questioni di salute) avrebbero potuto rendere comprensibile e non avventato l’uso di un veicolo”.

Ritenendo la decisione ingiusta, il danneggiato decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

Osservava il ricorrente che la qualità di “custode” della strada in capo al Comune era sempre stata pacifica tra le parti e che tale qualità non era mai stata contestata dal Comune stesso.

Secondo il ricorrente, inoltre, il Tribunale non avrebbe dato corretta applicazione agli artt. 2051 e 2697 c.c., in quanto il Giudice non avrebbe tenuto in considerazione il fatto che la circolazione del veicolo su una strada che non era tenuta in buono stato di manutenzione dal Comune, non interrompeva di rapporto di causalità tra il comportamento del Comune e la produzione dell’evento dannoso.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione al ricorrente, rigettando il relativo ricorso.

Osservava la Cassazione, infatti, che la decisione di rigetto della domanda risarcitoria non si era affatto basata sulla sussistenza o meno, in capo al Comune, della qualità di “custode” della strada, bensì sul fatto che il danneggiato si era messo alla guida nonostante la forte nevicata.

Evidenziava la Cassazione, inoltre, che, per quanto concerne l’incidenza del comportamento del danneggiato nella causazione del sinistro, sussisteva la cosiddetta “doppia conforme”, in quanto sia il Giudice di Pace che il Tribunale erano giunti alle medesime conclusioni circa tale aspetto.

Ebbene, la Cassazione precisava che tale “doppia conforme” impediva al ricorrente di riproporre in sede di giudizio di Cassazione le stesse contestazioni che erano già state oggetto dell’identica pronuncia da parte dei giudici di primo e secondo grado (art. 348 ter c.p.c.).

Ciò considerato, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal danneggiato, confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Arezzo e condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.



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