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Il rispetto dei limiti di legge non esclude il giudizio di intollerabilitą delle immissioni sonore

Il rispetto dei limiti di legge non esclude il giudizio di intollerabilitą delle immissioni sonore
Le immissioni acustiche che rispettano i limiti fissati dalla legge non sono automaticamente lecite, dovendo essere valutate anche in relazione alle caratteristiche del caso concreto.
La VI sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2757/2020, si è pronunciata in materia di immissioni sonore, precisando che non può considerarsi in modo automatico lecita l’immissione acustica che rimanga entro i limiti legali.
La vicenda giudiziaria da cui ha tratto origine detta pronuncia vedeva come protagonista un’attività commerciale che si era vista condannare, in primo grado, al compimento di una serie di adempimenti volti a cessare le immissioni acustiche provenienti dalla stessa e lamentate dal ricorrente, nonché ad intercludere qualsiasi forma di accesso all’area scoperta ai propri avventori a partire dalle ore 24, confermando, così, la precedente ordinanza cautelare.
In seguito alla conferma di tale decisione nel grado d’appello, il convenuto proponeva ricorso in Cassazione, lamentando il fatto che i giudici di merito non avessero considerato che il superamento dei 3 decibel sul rumore di fondo era stato rilevato nel 2011 e che, successivamente a tale data, erano stati svolti gli interventi limitativi delle immissioni sonore prescritti dall’ordinanza cautelare, i quali avevano riportato le immissioni al di sotto dei limiti stabiliti ex lege.

La Suprema Corte ha, però, rigettato il ricorso giudicandolo infondato.
Secondo i giudici di legittimità, mentre è senza dubbio illecito il superamento dei limiti di accettabilità delle immissioni stabiliti dalla legge, dal loro eventuale rispetto non può derivare automaticamente la liceità delle immissioni, in quanto il giudizio sulla loro tollerabilità deve essere formulato sulla base dei principi stabiliti dall’art. 844 del c.c.. In base a quanto disposto da tale norma, infatti, il giudizio sulla tollerabilità delle immissioni deve fare riferimento alla situazione ambientale, variabile in base alla località in cui ci si trova, in relazione anche alle caratteristiche della zona e alle abitudini degli abitanti, e non può prescindere dal rumore di fondo, costituito dal complesso di suoni di varia origine, continui e caratteristici del luogo, sui quali vanno ad aggiungersi quelli denunciati come immissioni abnormi, rendendo così necessario un giudizio comparativo.

Sulla scorta di tali osservazioni, nonché alla luce delle deposizioni testimoniali che hanno confermato l’intollerabilità delle immissioni provenienti dal locale del ricorrente anche successivamente agli accorgimenti adottati dallo stesso, gli Ermellini hanno confermato quanto deciso dai giudici di merito, rigettando il ricorso.


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