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Responsabilità penale per la caduta di calcinacci dal balcone

Responsabilità penale per la caduta di calcinacci dal balcone
Il proprietario del balcone è titolare di una posizione di garanzia derivante dall’art. 677 c.p. e risponde, pertanto, delle lesioni causate ad un passante per effetto della caduta di materiale.
Con la sentenza n. 7665/2019, la IV Sezione Penale della Cassazione ha respinto, in quanto inammissibile, il ricorso di una donna, proprietaria di un appartamento, dal cui balcone erano caduti frammenti di cemento i quali avevano colpito alla testa un passante, causandogli lesioni personali.
Tale balcone si trovava in stato di degrado e minacciava rovina; l’imputata non aveva provveduto, nonostante ciò, a metterlo in sicurezza.
La Suprema Corte ha così confermato la condanna già inflitta alla donna, affermandone in particolare la responsabilità ai sensi dell’art. 677 del c.p.
Detta norma sanziona, in primo luogo, in via amministrativa la condotta del proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina, ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale ometta di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo.
Se però da tali fatti deriva pericolo per le persone, la condotta ha rilevanza penale. Si tratta di reato contravvenzionale; la pena prevista è l'arresto fino a sei mesi o, in via alternativa, l'ammenda non inferiore ad euro 309 (art. 677, comma 3 c.p.).
Dunque, il proprietario di un immobile è titolare di una posizione di garanzia, derivante proprio dalla previsione di cui all’art. 677 c.p.p., “in virtù del rapporto di particolare prossimità con il bene la cui tutela viene ad esserle affidata attraverso l’imposizione dell’obbligo di agire e di predisporre i lavori necessari per la rimozione del pericolo”.
Nella fattispecie in esame, l’imputata si trovava, oltretutto, in condizione di rendersi conto effettivamente della situazione di degrado in cui versava l’edificio, dal momento che ella, pur non risiedendo nell’immobile, lo frequentava abitualmente e ne aveva addirittura deciso la ristrutturazione (sia pure limitata ad opere interne).


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