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La responsabilità del notaio per l'identità personale delle parti

La responsabilità del notaio per l'identità personale delle parti
Il notaio non è sempre responsabile dei danni subiti per effetto della discordanza tra identità effettiva e identità attestata del comparente.
Un notaio aveva stipulato un mutuo tra un privato e una banca. Un atto frequente negli studi notarili, se non fosse che l’identità del privato si rivelò successivamente falsa. Infatti il documento che l’uomo aveva presentato alla collaboratrice del notaio era falso e, al momento della stipula, il notaio non chiese il documento originale ma prese visione esclusivamente della fotocopia di questo. Il notaio è stato condannato dal tribunale a risarcire i danni in favore della banca per responsabilità professionale.
La sentenza del tribunale è stata riformata dalla Corte d’appello che ha escluso la responsabilità colpevole del notaio. Di conseguenza la banca ha presentato ricorso per cassazione contro il notaio. La banca ha sostenuto che fosse compito del notaio rogante provvedere alla identificazione delle parti contrattuali prendendo visione dell’originale del documento d’identità dei contraenti o, in difetto di pregressa conoscenza personale degli stessi, avvalendosi di testimoni per la verifica dei dati dichiarati.
Peraltro, il notaio non aveva potuto procedere all’esame del documento d’identità, poiché era stato già sequestrato dai carabinieri al momento della formazione dell’atto di mutuo.
La Cassazione rigetta il ricorso e conferma la sentenza della Corte di Appello.

La legge 89/2013, cosiddetta legge notarile, all’art. 49 stabilisce che: «Il notaio deve essere certo dell’identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza, anche al momento della attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento. In caso contrario il notaio può avvalersi di due fidefacienti da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni».

Tale testo è stato però modificato nel 1976 . Il testo originario stabiliva che: «Il notaro deve essere personalmente certo dell’identità personale delle parti».

Nell’attuale versione non compare più l’avverbio «personalmente», il che vale ad escludere la necessità del dato della pregressa conoscenza personale da parte del notaio. La norma novellata, invece, conferisce rilievo a «tutti gli elementi atti a formare il convincimento» del professionista. In tal modo chiarendo che l’acquisizione di una certezza sulla identità della parte non dipenda dalla conoscenza personale che il notaio abbia di quel soggetto (la quale può anche mancare) e che detta acquisizione sia anzi determinata da fatti o situazioni che non sono definibili in via astratta e generale, ma che è necessario accertare di volta in volta.
Nel caso concreto è stato ritenuto che anche se fosse stato prodotto l'originale del documento ciò non avrebbe di fatto cambiato le cose. Infatti il mutuatario aveva comunque consegnato alla segreteria del notaio, perché ne facesse copia, un originale falso.


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