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Responsabilità del Comune e dovere di sorveglianza sui minori

Responsabilità del Comune e dovere di sorveglianza sui minori
Per la Corte di Cassazione se un bambino cade non è responsabile la PA per la strada dissestata se il nonno non sorvegliava adeguatamente il minore.

I genitori di un bambino convenivano in giudizio il Comune al fine di ottenere il risarcimento per i danni subiti dal figlio. Il piccolo era caduto mentre correva sul marciapiede vicino casa del nonno. Sia il Giudice di primo grado che la Corte d’Appello hanno rigettato il ricorso: anche il bambino conosceva la strada ed era consapevole delle sue cattive condizioni.
I genitori, ricorrendo in Cassazione, presentano quale motivo principale di doglianza, la violazione e falsa applicazione degli articolo 2227 e 2051 del Codice Civile. Nello specifico, secondo i ricorrenti, il comportamento, anche se imprudente, del minore non può costituire un valido esimente per il Comune: lo stesso è comunque tenuto alla manutenzione delle strade sottoposte alla sua vigilanza.
La Cassazione si esprime in relazione alla responsabilità per cose in custodia e ribadisce la giurisprudenza maggioritaria, ritenendo il ricorso infondato.

Nello specifico, secondo la Corte, per individuare la responsabilità in relazione all’evento dannoso, bisogna considerare anche la condotta del danneggiato, ai sensi dell’art. 1227cc del cc. Tale condotta, infatti, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso. Questo perché è ragionevole ritenere che ogni soggetto si approcci con la dovuta diligenza e applicando le dovute cautele ad ogni situazione della quotidianità, tanto più che il tratto di strada veniva percorso solitamente dal piccolo.
Pertanto quanto più la situazione di possibile danno èMsuscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più l'incidente deve considerarsi risultato del comportamento imprudente del medesimo.

Secondo la Corte, detto comportamento ha interrotto il nesso eziologico che lega il fatto e l’evento dannoso. Ciò posto il Giudice delle leggi ritiene imputabile l’intera responsabilità per il danno al bambino ma anche al nonno che in quel momento era tenuto a sorvegliare il minore sottoposto alla sua vigilanza.

Con la sentenza numero 33390/2022 la Corte di Cassazione esclude dunque la responsabilità del Comune sia ai sensi dell’art. 2051 del Codice Civile che a i sensi dell’articolo 2043 del Codice Civile, perché il luogo era ben noto al bambino e ai suoi genitori, e dai rilievi risultava che il minore stava correndo, situazione che, visto il dissesto del tragitto, richiedeva una più attenta vigilanza da parte del nonno.


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