La domanda era stata proposta da un amministratore di condominio, il quale aveva chiesto in giudizio il
risarcimento dei danni,
patrimoniali e
non patrimoniali, subiti in conseguenza della pubblicazione, sul profilo Facebook di un
condomino di uno degli edifici da esso amministrato, di un album fotografico intitolato “
Truffatore seriale”.
Tale album conteneva le pagine di una denuncia
querela sporta da alcuni condomini nei confronti dell’amministratore stesso, ed aveva come sottotitolo la seguente frase: “
visto che la magistratura temporeggia, state attenti a questo truffatore seriale”.
Il Tribunale accoglieva solo parzialmente la domanda, limitatamente ad una parte dei danni non patrimoniali richiesti; avverso l’ordinanza proponeva appello il
convenuto.
La Corte di secondo grado ha respinto l’appello, ricordando
in primis il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “Facebook” integra un’ipotesi di
diffamazione aggravata ai sensi dell’art.
595 del c.p., comma 3, poiché trattasi di
condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone.
Infatti, prosegue la giurisprudenza citata, l
’aggravante dell’uso di un mezzo di pubblicità, nel reato di diffamazione, trova la sua ratio nell’idoneità del mezzo utilizzato a coinvolgere e raggiungere una vasta platea di soggetti, ampliando – e aggravando – in tal modo la capacità diffusiva del messaggio lesivo della reputazione della persona offesa, come si verifica ordinariamente attraverso le bacheche dei social network, destinate per comune esperienza ad essere consultate da un numero potenzialmente indeterminato di persone, secondo la logica e la funzione propria dello strumento di comunicazione e condivisione telematica, che è quella di incentivare la frequentazione della bacheca da parte degli utenti, allargandone il numero a uno spettro di persone sempre più esteso, attratte dal relativo effetto socializzante.
D’altra parte, la sussistenza dell’aggravante di cui al comma 3 dell’art. 595 c.p., consistente nell’impiego di "qualsiasi altro mezzo di pubblicità”, non è esclusa dalla circostanza che l’accesso al social network richieda all’utente una procedura di registrazione, essendo peraltro quest’ultima gratuita, assai agevole e alla portata sostanzialmente di chiunque.
Passando ad esaminare il
merito della fattispecie oggetto di giudizio, la Corte d’Appello ha ritenuto che le notizie condivise sul noto
social network rivestissero, per il contenuto delle informazioni pubblicate ed il tenore delle espressioni adoperate, “
carattere innegabilmente lesivo della reputazione” dell’amministratore.
Infatti, veniva riprodotto integralmente il testo di una denuncia querela presentata nei confronti dell’amministratore stesso; venivano diffusi addirittura dati sensibili, quali le esatte generalità, il codice fiscale, la residenza dello stesso, oltre al contenuto delle gravi accuse al medesimo rivolte, e riguardanti pretese condotte di distrazione di fondi condominiali.
A ciò si aggiungevano commenti, palesemente denigratori, indirizzati sempre nei confronti dell’amministratore, definito come un “truffatore seriale” e come persona della quale diffidare.
La Corte d’Appello ha, inoltre, respinto le
difese dell’appellante, il quale aveva invocato una presunta “verità” (anche solo putativa) delle notizie pubblicate.
Sul punto, la sentenza in commento ha evidenziato che “
la sola presentazione della querela… non prova in alcun modo la verità oggettiva dei fatti in essa riportati, integrando la stessa, come appare evidente, una semplice prospettazione difensiva, che avrebbe dovuto necessariamente essere sottoposta, per poter sfociare in un giudizio di colpevolezza, al vaglio di un procedimento penale da svolgersi nel contraddittorio con l’imputato”.
Né, nel corso del processo di
primo grado, il convenuto aveva offerto alcuna prova documentale in relazione all’esito del procedimento penale instaurato con la querela, essendosi limitato a richiamare un avviso di conclusione delle
indagini preliminari, che sarebbe stato emesso a carico dell’amministratore, avviso che però (oltre a non avere valenza probatoria) non era stato nemmeno mai prodotto giudizio.
Da ultimo, la Corte ha sottolineato l’uso di espressioni volutamente denigratorie della persona dell’amministratore, in aperta violazione del parametro della continenza, nonché l’assenza di un interesse pubblico alla diffusione della notizia, trattandosi di una vicenda che non coinvolgeva un personaggio pubblico, ma che, in quanto interna ad un condominio, poteva suscitare l’attenzione dei soli condomini interessati.