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Se il giardino condominiale viene adibito ad area di manovra si deve parlare di innovazione?

Se il giardino condominiale viene adibito ad area di manovra si deve parlare di innovazione?
Il Tribunale di Pordenone, con la sentenza n. 79 del 2 febbraio 2016, ha avuto modo di chiarire quando si possa parlare di “innovazione” nell’ambito di un condominio.

In particolare, se un’area prima adibita a giardino, viene successivamente finalizzata a consentire la manovra delle auto dei condomini, tale opera può considerarsi un’innovazione?

In particolare, va osservato che le “innovazioni” all’interno del condominio, sono disciplinate dall’art. 1136 codice civile, il quale prevede che le stesse debbano essere deliberate dall’assemblea condominiale, con delle specifiche maggioranze: la delibera che disponga l’innovazione potrà essere adottata solo se si raggiunga un numero di voti favorevole pari ad almeno la metà dei condomini intervenuti in assemblea, i quali devono essere titolari, inoltre, di quote condominiali pari ad almeno la metà del valore dell’immobile.

Nel caso esaminato dal Tribunale, era stata deliberata dall’assemblea, con le maggioranze richieste per le innovazioni, la trasformazione di un’area condominiale adibita a giardino in un’area adibita allo spazio di manovra delle autovetture dei condomini stessi.

Tuttavia, uno dei condomini aveva deciso di impugnare la delibera, dal momento che, secondo il condomino stesso, la stessa non avrebbe avuto ad oggetto una semplice “innovazione” ma un vero e proprio “cambio di destinazione d’uso” del giardino condominiale, con la conseguenza che si rendeva necessaria una maggioranza più elevata.
Va osservato, infatti, che l’art. 1117 ter ter del codice civile, impone, per le decisioni relative ad interventi che modifichino la destinazione d'uso delle parti comuni dell'edificio condominiale, il voto favorevole di un numero di condomini pari a quattro quinti dei partecipanti al condominio, i quali rappresentino almeno i quattro quinti del valore dell'edificio condominiale.

Il Tribunale, tuttavia, non ritiene di dover aderire alle argomentazioni svolte dal condomino dissenziente, in quanto, secondo il medesimo, l’opera in questione non integrava nè un'innovazione, nè un cambio di destinazione d'uso, con la conseguenza che trovavano applicazione le "maggioranze ordinarie", previste dall’art. 1136 c.c.

Nello specifico, il Tribunale osservava come, anche una precedente (e simile per tematica) sentenza della Corte di Cassazione (la numero 4340 del 2013), aveva confermato che “la deliberazione dell'assemblea con cui sia disposta l'apposizione di cancelli all'ingresso dell'area condominiale, al fine di disciplinare il transito pedonale e veicolare ed impedire l'ingresso indiscriminato di estranei, attenendo essa all'uso ed alla regolamentazione della cosa comune, senza alterarne la funzione o la destinazione, né sopprimere o limitare la facoltà di godimento dei condomini” non può ritenersi avere ad oggetto una “innovazione”, con la conseguenza che “ non richiede, pertanto, l'approvazione con un numero di voti che rappresenti i due terzi del valore dell'edificio”.

Dunque, dal momento che la delibera era stata approvata con le maggioranze richieste per le innovazioni, più elevata di quella richiesta per interventi ordinari, la stessa doveva ritenersi pienamente valida ed efficace, dal momento che la stessa aveva ad oggetto un tipo di intervento che non poteva qualificarsi nè come "innovazione" nè come "cambio di destinazione d'uso".


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