Il TAR Lombardia, con la sentenza n. 2110 del 7 novembre 2017, si è occupato proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.
Nel caso esaminato dal TAR, un soggetto aveva impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento con cui il Comune gli aveva negato la possibilità di realizzare un pergolato all’interno del cortile del proprio immobile.
Secondo il Comune, infatti, l’area sulla quale avrebbe dovuto essere installato il pergolato era classificata tra gli “isolati a corte, edificazioni allineate ed edifici rurali isolati”, di cui all’art. 26 delle norme di attuazione del piano regolatore.
In tale area, dunque, secondo il Comune, non avrebbe potuto essere realizzato il pergolato, in quanto tale zona sarebbe destinata a “preservare lo spazio interno alla corte come spazio non edificato e non coperto”, tanto che non avrebbero potuto essere installate nemmeno “fioriere permanenti, muretti, etc”.
Il ricorrente, ritenendo il provvedimento ingiusto, aveva deciso di rivolgersi al TAR, nella speranza di ottenerne l’annullamento.
Secondo il ricorrente, in particolare, nel caso di specie, si sarebbe trattato “di montare un tenda retraibile per ombreggiare una parte del cortile di pertinenza del ristorante” e la struttura in questione risulterebbe “facilmente amovibile e la tenda prontamente retraibile”, non comportando la stessa “nessuna chiusura laterale”.
Di conseguenza, secondo il ricorrente, il Comune non avrebbe dato corretta applicazione agli artt. 3 e 6 del D.P.R. n. 380 del 2001, in quanto l’intervento in questione rientrerebbe “nell’attività edilizia libera”.
Evidenziava il ricorrente, infatti, che si sarebbe trattato di realizzare una struttura che “non determina la creazione di alcun volume autonomo” e che non comporta “una modifica permanente dello stato dei luoghi”.
Il TAR, in effetti, riteneva di dover dar ragione all’interessato, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.
Osservava il TAR, sul punto, che “le pergotende, tenuto conto della loro consistenza, delle caratteristiche costruttive e della loro funzione”, non costituiscono “un’opera edilizia soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo”.
Precisava il TAR, nello specifico, che, ai sensi degli artt. 3 e 10 del DPR n. 380 del 2001, “sono soggetti al rilascio del permesso di costruire gli ‘interventi di nuova costruzione’, che determinano una ‘trasformazione edilizia e urbanistica del territorio’”, “mentre una struttura leggera (…) destinata ad ospitare tende retrattili in materiale plastico non integra tali caratteristiche”.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR Lombardia accoglieva il ricorso proposto dal soggetto in questione, dando ordine all’Autorità amministrativa di portare ad esecuzione la sentenza.