Il decreto legge stabilisce che per il 2019 la domanda di pensionamento deve essere presentata entro il 28 febbraio, in modo da consentire l’uscita il 1° settembre, dato che il comparto ha l’uscita obbligata all’inizio dell’anno scolastico.
In base a quanto previsto dal decreto legge 4/2019, quest’anno si può accedere alla pensione con quota 100 ovvero almeno 62 anni di età e 38 di contributi oppure con 42 anni e 10 mesi di contributi a prescindere dall’età. Quindi è stato bloccato fino al 2026 il requisito dell'adeguamento alla variazione della speranza di vita, che avrebbe comportato un incremento di cinque mesi. Per le donne è previsto un anno in meno ed è stata ripristinata “opzione donna” cioè la possibilità di andare in pensione per le lavoratrici che hanno raggiunto 35 anni di contributi e 58 anni di età entro il 2018.
Per quanto riguarda quota 100 e la pensione anticipata la circolare ministeriale stabilisce che il pensionamento a settembre sarà possibile se si raggiungono i requisiti al 31 dicembre 2019. Quindi all’inizio del prossimo anno scolastico andranno in pensione anche lavoratori che a tale data non avranno maturato i minimi richiesti dalla normativa. Devono presentare la domanda entro la fine di questo mese anche le dipendenti che scelgono “opzione donna”. In tutti e tre i casi le funzioni “Polis” per richiedere la cessazione del servizio saranno attive fino al 28 febbraio. La domanda di pensione, invece, dovrà essere presentata direttamente all’Inps.
L'Ape sociale è stata prorogata per tutto il 2019, e la circolare prevede che i lavoratori precoci o per attività usuranti, certificati dall’Inps, possano presentare la domanda di cessazione dal servizio in formato cartaceo ed avrà effetto sempre dal 1° settembre.
La differenza per i dipendenti del comparto scuola sta nel fatto che non saranno applicate le finestre previste per quota 100 e pensione anticipata, come per tutti i dipendenti pubblici, ma si rispetta la normativa di settore con uscita all'inizio dell'anno scolastico.
In tal modo si rischia la disparità di trattamento per coloro che accedono alla pensione anticipata, per la quale la finestra mobile è espressamente prevista nel nuovo testo normativo. Si prevede che la riduzione dovrebbe essere di 10 mesi nel caso di quota 100 e di 9 mesi nel caso dei pensionamenti anticipati.