Si tratta dei casi di "tolleranza" in relazione agli interventi edilizi realizzati entro il 24 maggio 2024. I casi di tolleranza sono due: tolleranza esecutiva e tolleranza costruttiva. Andiamole a vedere nel dettaglio.
La norma di riferimento per le tolleranze costruttive è l'art. 34 bis del T.U. edilizia il quale, attraverso il nuovo comma 1-bis, ha elevato la soglia di tolleranza del 2%, prevista dal comma 1, in caso di mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari.
Il nuovo comma eleva al 6% questa tolleranza esclusivamente per le opere realizzate entro il 24 maggio 2024 che, di conseguenza, non necessiteranno della procedura di sanatoria.
Per le tolleranze esecutive, il comma di riferimento pre-riforma è il comma 2, il quale stabilisce che, fuori dei casi del comma 1, costituiscono tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.
Con il decreto Salva-Casa è stato aggiunto il comma 2-bis che, per le opere realizzate fino al 24 maggio 2024, prevede una lista più lunga di difformità considerate irrilevanti. Nel caso specifico ci riferiamo al minore dimensionamento dell'edificio, alla mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, alle irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e alla difforme ubicazione delle aperture interne, alla difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, agli errori progettuali corretti in cantiere e agli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.
Per capire se un'opera realizzata entro il 24 maggio 2024 possa essere considerata sanata automaticamente, è necessaria la dichiarazione effettuata, da un tecnico abilitato, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali, così come stabilito dal comma 3 dell'art. 34-bis del T.U. Edilizia.