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Nuova sanatoria fiscale, stop a sanzioni e interessi, ma se paghi in ritardo perdi i benefici: ecco le nuove regole AdER

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Nuova sanatoria fiscale, stop a sanzioni e interessi, ma se paghi in ritardo perdi i benefici: ecco le nuove regole AdER
Con l'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) è operativa la rottamazione quinquies, la nuova opportunità per regolarizzare le cartelle esattoriali versando solamente le imposte dovute, senza il peso di sanzioni, interessi di mora e aggio. Ma c'è un prezzo da pagare: stavolta le regole sono ferree e non ammettono ritardi
La quinta edizione della definizione agevolata delle cartelle rappresenta una vera e propria ancora di salvezza per chi si trova alle prese con debiti fiscali accumulati nel tempo. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha già pubblicato le prime istruzioni operative sul proprio portale, permettendo ai contribuenti di verificare la propria situazione debitoria e valutare con precisione l'adesione alla sanatoria. Chi decide di partecipare alla rottamazione quinquies dovrà versare esclusivamente l'importo delle imposte originarie, mentre vengono completamente azzerati sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione. In pratica, il debito viene ridotto alla sua componente essenziale, alleggerendo in modo significativo il carico economico complessivo.
Per rendere ancora più accessibile questa possibilità, la normativa prevede anche la rateizzazione fino a 9 anni, ovvero 54 rate bimestrali che consentono di diluire il pagamento nel tempo e gestirlo con maggiore sostenibilità. L'AdER ha, inoltre, messo a disposizione nell'area riservata del proprio sito tutti gli strumenti necessari per simulare gli importi delle singole rate, permettendo a ciascun contribuente di valutare in anticipo se il piano di pagamento proposto sia effettivamente alla propria portata.
Quali debiti rientrano nella sanatoria e chi può richiederla
Non tutti i debiti fiscali possono essere inclusi nella rottamazione quinquies: la misura riguarda esclusivamente i carichi affidati all'Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Questa finestra temporale di oltre vent'anni copre una vasta gamma di posizioni debitorie, ma è importante verificare che il proprio debito rientri effettivamente nei criteri stabiliti dalla legge. Sono ammesse alla definizione agevolata le imposte non versate che derivano dalle dichiarazioni annuali, come previsto dagli articoli 36 bis e 36 ter del D.P.R. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) per le imposte dirette e dagli articoli 54 bis e 54 ter del D.P.R. 633/1972 (Testo unico IVA) per l'IVA. Rientrano nella sanatoria anche i contributi previdenziali INPS, a condizione però che non siano il risultato di accertamenti da parte dell'istituto previdenziale.
Una novità importante riguarda chi era già stato ammesso alle precedenti rottamazioni, ma ne è poi decaduto per mancati pagamenti: anche questi debiti possono essere nuovamente inseriti nella rottamazione quinquies, offrendo una seconda chance a chi, in passato, non era riuscito a rispettare gli impegni presi. Sono, invece, esplicitamente esclusi i piani di pagamento della rottamazione quater per i quali il contribuente risultava in regola con tutte le rate scadute al 30 settembre 2025. Per facilitare la scelta, i contribuenti potranno accedere al proprio cassetto fiscale online e selezionare, singolarmente o collettivamente, i debiti che intendono includere nella definizione agevolata.
Le scadenze da rispettare e le modalità di pagamento disponibili
Il calendario della rottamazione quinquies è scandito da date precise che non ammettono proroghe. La prima scadenza è fissata al 30 aprile 2026, termine ultimo entro il quale deve essere presentata la domanda di adesione attraverso le modalità telematiche che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione renderà disponibili sul proprio sito entro il 21 gennaio 2026. Una volta accolta l'istanza, il contribuente dovrà affrontare una scelta: optare per il pagamento in un'unica soluzione oppure per la rateizzazione.
Chi sceglie la soluzione unica dovrà versare l'intero importo dovuto entro il 31 luglio 2026, beneficiando così dell'assenza totale di ulteriori interessi. Per chi invece preferisce spalmare il debito nel tempo, è disponibile la rateizzazione fino a 54 rate bimestrali, con scadenze fisse nei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre di ogni anno, fino al maggio 2035. Va però precisato che, in caso di rateizzazione, vengono applicati interessi al 3% annuo a partire dal 1° agosto 2026. Le prime tre rate hanno scadenze ravvicinate: fine luglio, settembre e novembre 2026, per poi stabilizzarsi nel calendario bimestrale standard. Entro il 31 luglio 2026, quindi, chi ha scelto la rateizzazione dovrà comunque versare la prima rata del piano concordato, dando così avvio formale all'impegno di pagamento.
Decadenza immediata: nessun margine di errore questa volta
La caratteristica più temibile della rottamazione quinquies è rappresentata dalla severità assoluta nelle tempistiche di pagamento. A differenza delle precedenti edizioni della definizione agevolata - che concedevano una tolleranza di cinque giorni oltre la scadenza ufficiale (estesa fino a sette giorni se la scadenza cadeva in un giorno festivo o prefestivo) - questa volta il legislatore ha eliminato completamente qualsiasi margine di flessibilità. Chi aderisce alla rottamazione quinquies deve rispettare alla lettera le scadenze previste, senza alcuna possibilità di ritardo. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento di anche solo due rate comporta automaticamente la decadenza dai benefici della definizione agevolata.
Le conseguenze di questa decadenza sono severe e immediate: il debito originario torna in vita nella sua interezza, comprensivo di tutte le sanzioni, gli interessi di mora e l'aggio di riscossione che la rottamazione aveva eliminato. Non solo: riprendono automaticamente le azioni esecutive che la presentazione della domanda di adesione aveva temporaneamente sospeso, aprendo la strada a pignoramenti e altre misure coercitive. Gli importi già versati non vanno perduti, ma vengono semplicemente considerati come acconto sul debito residuo complessivo, che a quel punto risulta nuovamente esigibile per l'intero ammontare. Questa rigidità nelle regole rappresenta un elemento di forte discontinuità rispetto al passato e richiede ai contribuenti la massima attenzione e puntualità negli adempimenti, rendendo indispensabile una valutazione accurata della propria capacità di rispettare il piano di pagamento prescelto prima di presentare la domanda di adesione.


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