1. Entro il decimo giorno successivo alla scadenza di cui all'articolo 74 quinquies, commi 6 e 9, l'Amministrazione finanziaria, sulla base dei dati e degli elementi desumibili dal portale telematico, verifica l'avvenuta presentazione della dichiarazione di cui al predetto comma 6, nonché la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti dell'imposta risultante dalla stessa.
2. L'Amministrazione finanziaria, qualora rilevi che la dichiarazione di cui al comma 6 dell'articolo 74 quinquies non sia stata ancora trasmessa, inoltra al soggetto passivo un sollecito.
3. L'Amministrazione finanziaria, qualora rilevi che l'imposta dovuta in base alla dichiarazione medesima non sia stata in tutto o in parte versata, inoltra al soggetto passivo un sollecito.
4. Nei casi di cui all'articolo 74 quinquies, comma 5, l'Amministrazione finanziaria emette il provvedimento motivato di esclusione dal presente regime speciale. Avverso tale provvedimento di esclusione è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.